Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8606 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 26/03/2021), n.8606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13089-2020 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL

GOVERNO DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 201/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.G., pakistano, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Catanzaro che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale; denunzia: (i) col primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e della Dir. n. 2013/32-CE, art. 46, per avere la corte omesso di procedere all’audizione nonostante i dubbi avanzati a proposito della credibilità delle dichiarazioni rilasciate in sede amministrativa; (ii) col secondo motivo la violazione dell’art. 132 c.p.c., per omessa valutazione dei documenti prodotti a proposito dell’integrazione socio-lavorativa; (iii) col terzo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, a proposito del mancato riconoscimento dello status di rifugiato per le persecuzioni religiose subite in patria; (iv) col quarto motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, essendosi proceduto al diniego della protezione umanitaria senza svolgimento di un adeguato giudizio comparativo;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I – il primo motivo è inammissibile;

questa Corte ha chiarito che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente;

tale audizione può essere disposta se nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), ovvero se il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente, e sempre che il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti; anche in tal caso peraltro l’audizione può esser negata se la domanda sia ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (v. Cass. n. 25312-20, ma anche Cass. n. 21584-20 e Cass. n. 22049-20);

nel caso concreto non risulta dal ricorso che sia stata chiesta l’audizione nè al tribunale nè alla corte d’appello, sulla base di fatti specifici da approfondire;

II. – anche il terzo motivo, da esaminare prioritariamente rispetto al secondo, è inammissibile;

la questione della allegata persecuzione per motivi religiosi, alla base della domanda di rifugio, è interamente assorbita dalla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente su tale versante;

III. – il secondo e il quarto motivo sono invece manifestamente fondati in relazione alla domanda di protezione umanitaria;

dalla sentenza risulta che l’appellante aveva censurato la decisione di primo grado anche sull’assunto relativo al fondamento della protezione suddetta;

a tal riguardo è stato riprodotto nel ricorso il tratto saliente della corrispondente deduzione, che era stata formulata in ragione dell’integrazione ottenuta dal richiedente in Italia a fronte del non adeguato vaglio, in termini comparativi, di tale integrazione rispetto alla situazione esistente nel Paese di provenienza;

IV. – la corte d’appello, dopo aver lungamente descritto la situazione di instabilità del Pakistan (per debolezza dei governi, attacchi terroristici e attentati), e dopo aver dato atto di giudicare in base alle norme del t.u. imm. anteriori al D.L. n. 113 del 2018, ha respinto il gravame osservando che nessuna allegazione era stata fornita in termini di specifica vulnerabilità e che comunque, per lacunosità e incongruenza delle dichiarazioni e per la mancanza di altri elementi di riscontro, non erano emersi “fatti o accadimenti” sulla cui base “ragionevolmente ritenere la sussistenza (..) di una condizione soggettiva tale da determinare il riconoscimento dell’invocata misura” funzionale a proteggere il richiedente “dal rischio di essere immesso, al rientro in Pakistan, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a determinare la significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”; l’affermazione, del tutto impersonale e generica, non soddisfa l’onere motivazionale;

dal ricorso risulta (in prospettiva di autosufficienza) che l’appellante aveva giustificato la domanda sostenendo di essersi impegnato fattivamente per integrarsi e che in ciò era riuscito, visto che aveva frequentato corsi di lingua e trovato una certa stabilità lavorativa e abitativa, con alloggio dignitoso; finanche risulta allegata l’accensione di un conto presso le Poste Italiane;

tali circostanze, asseritamente comprovate per documenti, da un lato integrano l’assolvimento dell’onere di allegazione della situazione personale del richiedente, dall’altro postulavano una concreta valutazione da parte della corte d’appello onde disattendere il gravame; viceversa la scarna motivazione della sentenza non consente di stabilire neppure se, e con quale specifico esito, sia stata fatta una valutazione comparativa, visto che codesta in tanto è tale in quanto sia fatta in modo serio, onde pronunciare sulla domanda di protezione umanitaria in coerenza col principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte: ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (v. Cass. Sez. U n. 29459-19);

V. – l’impugnata sentenza va dunque cassata in relazione ai sopradetti motivi, con rinvio alla medesima corte d’appello la quale, in diversa composizione, si uniformerà al principio esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, inammissibili gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA