Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8606 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.03/04/2017),  n. 8606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19022/2011 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO

VALENZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO

DI TEODORO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.F., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato SCARPANTONI CARLO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 276/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/05/2011 R.G.N. 819/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento parziale dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo, per ottenerne la condanna al pagamento: 1) della retribuzione di posizione, quota variabile, secondo il valore minimo determinato dall’Azienda con la Delib. n. 265 del 2000, relativamente al periodo compreso tra il 5.6.2000 ed il 17.12.2004; 2) la retribuzione di posizione quota variabile in relazione al periodo compreso tra il 1.7.1998 ed il 5.6.2000; 3) l’indennità di direzione di struttura complessa per gli anni 1998, 1999, 2000, 2002 e 2003 4) l’indennità di responsabile di Dipartimento per gli anni 2001 e 2004.

2. Adita in via principale dal F. ed in via incidentale dalla Asl di Teramo, la Corte di Appello di l’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’Azienda a pagare al F. la retribuzione di posizione-quota variabile dal 5.6.2000 e l’indennità correlata alla direzione di struttura complessa relativamente ai periodi compresi tra il 1.7.1998 ed il 7.2.2001 e tra il 1.2.2002 ed il 31.8.2004, oltre interessi legali.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che l’appello incidentale proposto dall’Azienda era inammissibile perchè proposto tardivamente.

4. Quanto all’appello principale proposto dal F., ha ritenuto che:

5. l’atto in data 28.2.2002 era idoneo ad interrompere il termine prescrizionale relativamente alla domanda volta al pagamento della retribuzione di posizione-quota variabile, la quale spettava dal 5.6.2000 “perchè il periodo ante 5.9.2000 non è colpito da prescrizione”, ma non anche quanto al periodo successivo al 5.11.2000, perchè era intervenuta la revoca della delibera di graduazione delle funzioni, contenente anche l’elenco dei parametri economici relativi a ciascuna posizione dirigenziale

6. in attesa dell’atto aziendale previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, erano da considerare strutture complesse tutte quelle che la precedente normativa aveva riservato ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.

7. dalla documentazione allegata emergeva che il F. rivestiva la qualifica di dirigente di 2^ livello (corrispondente ai livelli 10^ ed 11^ della precedente classificazione)

8. con la Delib. n. 365 del 2000 la ASL, in conformità alle norme di legge ed all’art. 54 del CCNL 1994/1997, aveva individuato come strutture complesse, tra le altre, i Dipartimenti, i Servizi Informatici, i Presidi Ospedalieri con più o meno di 400 posti letto, ed aveva inserito, con la successiva Delib. n. 281, il F. nella fascia A).

9. tali delibere erano state revocate solo in relazione ai punteggi assegnati a ciascun dirigente nell’ambito della graduazione delle funzioni ma non con riguardo anche alla classificazione del Presidio Ospedaliero, come struttura complessa ed all’appartenenza del F. nella fascia A).

10. al F. spettava, pertanto, anche con riferimento al periodo di svolgimento dell’incarico di responsabile del Presidio Ospedaliero di Teramo, in aggiunta alla retribuzione di posizione nella quota fissa e variabile, anche l’ulteriore indennità per incarico di struttura complessa,

11. Avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale F.F. ha resistito con controricorso ed ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un unico articolato motivo, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi del ricorso principale.

12. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe affermato che una determinata struttura organizzativa sia da qualificarsi come “complessa”, non già in ragione della accertata composizione fattuale della medesima, ma sul presupposto che a quella struttura potesse essere astrattamente assegnato un dirigente di secondo livello.

13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del CCNL Area Dirigenza Sanitaria professionale tecnica ed Amministrativa parte economica biennio 1996-1997 (tab. All. 1) e insufficiente e contradditoria motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto il F. dirigente di 2^ livello in quanto già inquadrato nei livelli 10^ ed 11^ della precedente classificazione. Deduce che solo l’ex 11^ livello è equiparato al dirigente di 2^ livello e non anche l’ex 10^ (nel quale il F. era inquadrato).

14. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del CCNL dell’ Area Dirigenza Sanitaria professionale tecnica ed Amministrativa, parte normativa quadriennio 1998-2001, parte economica biennio 1998-1999, per avere la Corte territoriale qualificato come struttura complessa la struttura “Acquisizione Beni e Servizi ed il presidio Ospedaliero”. Sostiene che la clausola della contrattazione collettiva non attribuisce al Dipartimento la qualifica di struttura complessa e che anche il D.Lgs. n. 502 del 1992, ai fini della qualificazione, rinvia all’atto aziendale, non sussistente nella fattispecie dedotta in giudizio.

Sintesi del motivo del ricorso incidentale.

15. Con l’unico articolato motivo di ricorso il F. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione contraddittoria ovvero omessa o insufficiente violazione per avere la Corte territoriale omesso di specificare nel dispositivo il “dies ad quem” in ordine al riconoscimento del diritto alla retribuzione di posizione – quota variabile ex art. 40 CCNL. Precisa che, in realtà, la statuizione del dispositivo potrebbe essere integrata dalle argomentazioni motivazionali dalle quali si evincerebbe che la retribuzione di posizione-quota variabile sia stata attribuita in relazione ai medesimi periodi in relazione ai quali la Corte territoriale ha attribuito l’indennità di struttura.

16. Lamenta, inoltre, che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto efficacia interruttiva all’atto del 28.2.2002, ha, nondimeno, ritenute coperte da prescrizione tutte le pretese maturate a far tempo dal 1998 e sino al 5.6.2000 e che la Corte territoriale non ha condannato la ASL al pagamento della rivalutazione monetaria in violazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3.

Esame dei motivi del ricorso principale.

17. I tre motivi di ricorso da esaminarsi, congiuntamente, sono infondati.

18. La Corte territoriale ha osservato (cfr. punti da 6 a 9 di questa sentenza), che il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, u.p., stabilisce che, fino all’emanazione dell’atto aziendale di cui all’art. 3 dello stesso decreto finalizzato ad individuare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, “si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale”.

19. Ha, poi, rilevato che dalla documentazione acquisita al processo si evinceva che “il F. rivestiva la qualifica di dirigente di secondo livello (corrispondente ai livelli 10^ e 11^ della precedente classificazione) e che era stato preposto a capo di due viversi Dipartimenti (Acquisizione Beni e Sevizi e Gestione del Personale) nonchè del Presidio Ospedaliero di Teramo (inizialmente in forza di Delib. n. 71 del 1987, incarico rinnovato nel 2002)”, ricoprendo così “la posizione apicale della categoria di appartenenza, sicchè le strutture affidate alla sua direzione vanno considerate come strutture complesse”.

20. Ha accertato, inoltre, che le Delib. della ASL n. 265 del 2000 e Delib. della ASL n. 281 del 2000, pur essendo state revocate limitatamente ai punteggi assegnati a ciascun dirigente nell’ambito della graduazione delle funzioni, non lo erano state “con riferimento alla classificazione dei Dipartimenti, dei Servizi Informatici e dei Presidi Ospedalieri come struttura complessa” e con riguardo all’appartenenza (del F.) alla Fascia a), che contraddistingue i responsabili di struttura complessa”.

21. I motivi di ricorso, oltre a non censurare compiutamente la duplice ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia della Corte di Appello, ciascuna idonea a sorreggere la decisione assunta (v. Cass. n. 6050/2016, 23931 del 2007; Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 10420 del 2005; Cass. n. 2274 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004; Cass. n. 5493 del 2001), non ne inficiano neanche il complessivo percorso argomentativo in modo adeguato a determinare l’invocata cessazione della sentenza.

22. Va, al riguardo, osservato, in relazione all’ incarico dí Direzione del Presidio Ospedaliero di Teramo (attribuito con decorrenza 1.7.1998), che il D.Lgs. n. 502 del 1992, nella sua versione originaria, applicabile ratione temporis non contemplava ancora l’emanazione dell’atto aziendale per l’individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica, disposizione, questa, aggiunta solo dal successivo D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, comma 1- bis, a modifica del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3. (Cass. 20693/2014).

23. Le norme indicate dall’azienda sanitaria a sostegno dei motivi di censura, vale a dire l’art. 27 del CCNL 1998 – 2001 e il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 – terdecies, non vengono, pertanto, in rilievo con riguardo all’incarico di Direzione del Presidio Ospedaliero di Teramo, attribuito dal gennaio 1997 (Delib. n. 71 del 1997).

24. Trova applicazione l’art. 54 del CCNL normativo 1994/1997 Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5.12.1996, che definisce posizioni dirigenziali di strutture complesse quelle caratterizzate “dalla presenza contestuale di più criteri e parametri di elevata consistenza, tra quelli individuati all’art. 50, ovvero da leggi regionali di organizzazione (a titolo meramente esemplificativo si possono citare: il Dipartimento, il Distretto, i Presidi Ospedalieri, le Unità Operative complesse…)”.

25. Quanto al rilievo di siffatta elencazione esemplificativa vanno richiamati i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 20693/2014 e nella recente sentenza n. 6050/2016 (quest’ultima pronunciata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame).

26. Con riguardo agli incarichi di Direzione del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi (delibera n. 68/2001), del Presidio Ospedaliero di Teramo (attribuito con decorrenza febbraio 2002) e del Dipartimento per la Gestione del Personale (attribuito con decorrenza settembre 2004), va osservato che il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, stabilisce che “ai fini del presente decreto si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 8 quater, comma 3” (circa la natura di elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione del provvedimento di graduazione delle funzioni v. Cass. n. 6956 del 2014 e n. 19040 dei 2015).

27. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue stabilendo che “Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale”.

28. Coerentemente con tale disposto, l’art. 27, comma 4, del CCNL dell’Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, siglato in data 8 giugno 2000, stabilisce che “per struttura complessa – sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6 e del conseguente atto aziendale – nell’ambito del ruolo sanitario si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex 2^ livello e per i dirigenti degli altri ruoli quelle afferenti gli incarichi di cui all’art. 54, comma 1, fascia a) del CCNL del 5 dicembre 1996”.

29. Tale ultima disposizione, come evidenziato al p. 25 di questa sentenza ricomprende, sia pure a titolo esemplificativo, tra le strutture complesse anche i Presidi Ospedalieri ed i Dipartimenti.

30. Ciò posto, la Corte territoriale ha accertato in fatto, con indagine per nulla censurata adeguatamente in questa sede, che il F. fosse “dirigente di secondo livello” preposto a capo del Presidio Ospedaliero di Teramo, sicchè, in ragione della disciplina normativa e collettiva sopra richiamata, sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6 e del conseguente atto aziendale, poteva considerarsi destinatario di un incarico di direzione di struttura complessa, non venendo in rilievo nè la composizione fattuale della struttura stessa (primo motivo), nè tanto meno essendo necessario l’atto aziendale di individuazione (terzo motivo).

31. Quanto al secondo motivo, con il quale si contesta l’equiparazione del F. ad una figura di secondo livello dirigenziale, deducendosi che questi rivestiva il 10^ livello e non l’11^, esso è inammissibile perchè mira, in realtà, ad una rivalutazione del merito della causa non consentita in sede di legittimità e perchè non risulta che la questione ad essa sottesa fosse controversa tra le parti e fosse stata in tali termini sottoposta al vaglio della Corte territoriale.

32. Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto.

33. Esame dei motivi del ricorso incidentale.

34. E’ fondata la censura correlata alla eccezione di prescrizione, perchè la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione all’atto in data 28.2.2002, ha, nondimeno, ritenuto non coperto da prescrizione il credito maturato “ante 5.9.2000”.

35. La censura correlata alla mancata indicazione nel dispositivo della sentenza impugnata del termine finale di spettanza della retribuzione di posizione quota variabile è infondata, alla luce dei principi già affermati da questa Corte in tema di integrabilità del dispositivo con la motivazione nell’ambito del processo del lavoro (Cass. Ord. 14499/2014; Cass. 6635/2004).

36. La motivazione della sentenza impugnata (pg. 4 primo capoverso), precisa che la retribuzione di posizione quota variabile compete, secondo quando già statuito nella sentenza di primo grado, sino al 5.11.2000 (sentenza in “parte qua” confermata), data della revoca della Delib. intervenuta ex tunc (si tratta della Delib. 5 giugno 2000) limitandosi alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico-semantica del dispositivo.

37. E’, del pari, infondata la censura correlata alla statuizione relativa agli accessori, avuto riguardo alla disposizione contenuta nella L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, che non consente il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sugli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato, come nel caso dedotto in giudizio, il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza.

38. In conclusione, in accoglimento del motivo di ricorso incidentale correlato alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata in punto di prescrizione della retribuzione di posizione parte variabile, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di L’aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso principale.

In parziale accoglimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di Appello di l’Aquila, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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