Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8605 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. II, 29/03/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 29/03/2021), n.8705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25109/2019 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Tacchi

Venturi, con studio in Verona via Stella n. 19;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2356/2019 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 06/06/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– S.M., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha respinto il gravame avverso il diniego della protezione internazionale e di quella c.d. umanitaria deciso dalla competente Commissione territoriale prima e dal Tribunale di Venezia poi;

– egli assume a sostegno delle domande di essere fuggito dal Mali perchè il proprietario degli bovini, per il quale lavorava il padre, gli aveva intimato di ritrovare entro due giorni gli animali che erano stati oggetto di furto, pena la morte; a causa di tale minaccia egli era scappato prima in Senegal dove era stato rintracciato dal padrone dei bovini, il quale l’aveva riportato in Mali e rinchiuso in una stanza, picchiato violentemente per quattro giorni sino a che egli era riuscito a fuggire rompendo la porta;

– la sentenza impugnata aveva ritenuto, alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5, non assolto l’onere di allegazione a carico del richiedente asilo e, per l’effetto, non sussistente il pericolo per la vita del richiedente, concludendo per l’infondatezza della domanda di protezione sussidiaria e di quella di c.d. protezione umanitaria;

– la cassazione è chiesta sulla base di tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, con riferimento alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, per avere la corte territoriale negato la misura richiesta sull’assunto che essa “ha natura transitoria e trova applicazione in situazioni che hanno una dimensione teleologica, strumentale ad un risultato ulteriore” (cfr. pag. 16 del ricorso);

– il motivo è infondato;

– la censura non indica alcuna specifica e personale vulnerabilità che possa giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

– la corte territoriale, al di là del riferimento alla natura transitoria della protezione riconosciuta con il permesso di soggiorno per motivi umanitari, da leggersi in connessione alle oggettivamente più limitate prerogative riconosciute ad essa rispetto alle protezioni c.d. maggiori (per esempio in materia di ricongiungimento familiare D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 28, o di assistenza sociale D.Lgs. n. 286 cit., ex art. 41), ha comunque correttamente valutato i presupposti di legge per il riconoscimento della c.d. protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, anche alla stregua dell’interpretazione consolidata di questa Corte e con riferimento alla valutazione comparativa (cfr. Cass. 4455/2018);

– in tale prospettiva, lo sporadico svolgimento di prestazioni lavorative retribuite come apprendista (cfr. pag. 16 della sentenza), in difetto, peraltro, di specifica localizzazione dell’allegazione, non è di per sè sufficiente a giustificare il riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Cass. 17072/2018; id. 13573/2020);

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la corte territoriale desunto in modo apodittico la non credibilità del ricorrente senza dare conto dell’applicazione degli indici normativi ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità delle sue dichiarazioni;

– assume il ricorrente che la corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a valutare la non contraddittorietà e verosimiglianza del racconto del richiedente asilo;

– la censura è infondata;

– in proposito è costantemente affermato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (cfr. Cass. 20580/2019; id. 14674/2020);

– nel caso di specie la valutazione risulta condotta alla stregua di suddetti criteri legali: la corte ha ritenuto non circostanziate e vaghe le dichiarazioni sul furto del bestiame da cui è conseguita la minaccia di morte ove non ritrovati, sul rapimento in (OMISSIS) da parte del padrone del bestiame sottratto, su aspetti cioè che costituiscono, oltre che la ragione della fuga dal Mali, i fatti costitutivi della domanda di protezione formulata dal richiedente;

– allo stesso modo le contraddizioni sulle relazioni familiari del richiedente, non costituiscono aspetti secondari rispetto alla credibilità e rilevano ai fini della descrizione della condizione personale, rilevante per il riconoscimento della protezione umanitaria;

– pertanto, osservato che detta valutazione, è stata effettuata secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, dando luogo ad un apprezzamento di fatto riguardante aspetti oggettivamente rilevanti ai fini dei presupposti per la delibazione della domanda di protezione internazionale, riservato al giudice del merito, deve concludersi che non ricorre la dedotta violazione di legge,;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere la corte veneziana utilizzato, ai fini della ricostruzione della situazione socio-politica del Mali fonti informative non aggiornate al momento della decisione, ovvero giugno 2019;

– la censura è inammissibile;

– l’accertamento e la valutazione delle condizioni socio-politiche del Mali, Paese d’origine del richiedente è avvenuta, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche (cfr. Cass. 9230/2020), disponibili e pertinenti al caso, aggiornate al settembre 2018, (cfr. pag. 10 della sentenza) e il ricorrente non ha indicato in ricorso, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4037/2020; id. 21932/2020), quali sarebbero le fonti informative più aggiornate rispetto all’epoca della decisione impugnata che, se utilizzate, avrebbero condotto la corte ad una diversa conclusione;

– atteso l’esito dei motivi, il ricorso va rigettato;

– nulla va disposto sulle spese di lite, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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