Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8604 del 26/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 26/03/2021), n.8604
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20578-2019 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA
MANTEGAZZA, 24, presso il Dott. GARDIN MARCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO TOMMASO DE MAURO;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona dei Curatori pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 73,
presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MASSIMO CALIA DI PINTO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 6957/2017 del TRIBUNALE di BARI,
depositato il 30/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
il tribunale di Bari, con decreto in data 30-5-2019, ha respinto l’opposizione di M.M. allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., relativamente a compensi di prestazioni d’opera professionale;
l’opponente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, ai quali la curatela ha resistito con controricorso;
è pervenuto un atto di rinuncia del ricorrente, debitamente notificato e munito di adesione della controparte;
il giudizio è estinto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021