Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8604 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 26/03/2021), n.8604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20578-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA, 24, presso il Dott. GARDIN MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO TOMMASO DE MAURO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona dei Curatori pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 73,

presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO CALIA DI PINTO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 6957/2017 del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Bari, con decreto in data 30-5-2019, ha respinto l’opposizione di M.M. allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., relativamente a compensi di prestazioni d’opera professionale;

l’opponente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, ai quali la curatela ha resistito con controricorso;

è pervenuto un atto di rinuncia del ricorrente, debitamente notificato e munito di adesione della controparte;

il giudizio è estinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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