Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8603 del 26/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 26/03/2021), n.8603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19392-2019 proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA
DIONIGI, 43, presso lo studio dell’avvocato CANONACO LUCIANA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GANGI ANGELO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, nonchè B.B., B.D.,
B.F., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FALDUTI CARMINE;
– controricorrenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di COSENZA, depositato il 3-4-2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
Che:
l’avv. M.N., curatore del fallimento della (OMISSIS) s.n.c. e dei soci in proprio, ricorre per cassazione contro il decreto col quale il tribunale di Cosenza gli ha liquidato il compenso ai sensi dell’art. 39 L. Fall.;
il Fallimento, rappresentato dal curatore speciale all’uopo nominato, ha replicato con controricorso e memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
I. – il termine per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, è quello generale di sessanta giorni (Cass. Sez. U n. 26730-07), che decorre dalla data della comunicazione eseguita dal cancelliere, organo competente (ibidem cui adde – più di recente – Cass. n. 27123-18);
II. – in linea generale le comunicazioni di cancelleria sono validamente eseguite anche in forme diverse da (ed equipollenti a) quelle previste dal codice di rito (art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. stesso codice), purchè sia certa l’avvenuta consegna e la precisa individuazione del destinatario, il cui riscontro legittima la prassi del “visto per presa visione” apposto sull’originale del provvedimento da comunicare o del biglietto di cancelleria (v. Cass. n. 21428-14, Cass. n. 24742-06);
III. – nel caso concreto il provvedimento del tribunale reca l’attestazione del destinatario “per p.v.” in data 11-4-2019, cosa che peraltro è puntualizzata anche nella prima pagina del ricorso per cassazione;
IV. – poichè, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, tale attestazione di “presa visione” integra essa stessa la comunicazione siccome avvenuta nella stessa data, il ricorso è da considerare tardivo, essendo stato notificato a mezzo Pec in data 14-6-2019;
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.400,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021