Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8603 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. I, 14/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15821/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.C. ((OMISSIS)), Z.R. quali

eredi di C.P. o P., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE

Biagio, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 395/08 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

13.2.09, depositato il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Ministro dell’economia e delle finanze, con ricorso del 20 giugno 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti di C. e Z.R., il decreto della Corte d’Appello di Palermo depositato in data 13 marzo 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso di C.P. (o P.), deceduta in data (OMISSIS) – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitisi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a C. e Z.R. – quali eredi di C. P. (o P.), jure hereditatis, la somma di Euro 37.000,00, a titolo di equa riparazione;

che resistono, con controricorso, C. e Z.R.;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 35.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 22 maggio 2008, era fondata sui seguenti fatti incontestati: a) la C. aveva adito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia – con ricorso del 27 settembre 1967 – chiedendo il riconoscimento dei miglioramenti pensionistici di cui alla L. n. 648 del 1950, artt. 56 e 60, per i titolari di pensioni di guerra inabili al lavoro; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 18 febbraio 2008;

che la Corte d’Appello di Palermo, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in trentasette anni e quattro mesi circa ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 37.000,00, calcolata sulla base di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, il ricorrente denuncia come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, il riconoscimento dell’indennizzo anche per il periodo anteriore al 1 agosto 1973, data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato;

che, preliminarmente, le controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità della censura sia perchè essa avrebbe ad oggetto una questione di diritto “nuova”, sia perchè sul riconoscimento del diritto all’indennizzo per il periodo dal 27 settembre 1967 al 1 agosto 1973 si sarebbe formato il giudicato interno, non avendo il Ministro ricorrente specificamente impugnato il decreto sul punto;

che ambedue tali eccezioni sono infondate: la prima, perchè – come risulta dal testo dello stesso decreto impugnato (cfr. pag. 3) – il ricorrente, nello svolgimento dell’eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio a quo, ha espressamente menzionato la questione della azionabilità del diritto all’equa riparazione dinanzi al giudice nazionale soltanto per il tempo successivo alla data del 1 agosto 1973; la seconda, perchè la Corte palermitana, ignorando detto rilievo del ricorrente e l’orientamento di questa Corte sulla stessa questione, non ha statuito alcunchè al riguardo;

che il ricorso merita accoglimento;

che, in particolare, la censura è manifestamente fondata perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, dal momento che la finalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell’istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugge il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore al 1 agosto 1973, data soltanto a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14286 del 2006, 23416 del 2009, 15778 del 2010);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che sulla base del qui ribadito principio, nella specie, il processo presupposto de quo è pacificamente durato dal 1 agosto 1973 al 18 febbraio 2008, cioè per trentaquattro anni, sei mesi e 17 giorni, con la conseguenza che il periodo di irragionevole durata – detratti tre anni di ragionevole durata -, va determinato in trentuno anni, sei mesi e 17 giorni;

che secondo recente orientamento giurisprudenziale – che ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidate – la valutazione di detto danno consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010);

che secondo tale orientamento, nella specie, l’indennizzo spettante alle ricorrenti, jure hereditatis e pro quota, va equitativamente determinato in misura pari ad Euro 15.800,00 (sulla base di un indennizzo annuo di Euro 500,00), per i trentuno anni e sette mesi circa di irragionevole ritardo, oltre agli interessi dalla domanda di equa riparazione al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.950,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 700,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorar, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che l’esito complessivo della lite – sostanzialmente favorevole alla originaria ricorrente ed alle sue eredi – giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze a pagare alle controricorrenti la somma di Euro 15.800,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.950, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 700,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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