Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8602 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. I, 07/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 07/05/2020), n.8602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10192/2019 proposto da:

O.E.O., elettivamente domiciliato in Civitanova

Marche, Via Fermi n. 3, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe

Lufrano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2034/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 2/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta da O.E.O., cittadino (OMISSIS).

A sostegno della decisione ha affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento nè della protezione maggiore, nè della protezione umanitaria.

Quanto alla protezione maggiore – sia nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato che in quella della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) – ha rilevato che non vi fossero elementi oggettivi tali da consentire di valutare l’esistenza in capo al richiedente dei requisiti per il relativo riconoscimento, avendo questi tenuto un comportamento contraddittorio e non lineare, per avere, dapprima, riferito di essersi allontanato dal proprio Paese di origine, avendo ritenuto di essere rimasto solo a seguito di un’esplosione che aveva colpito il negozio della sorella, poi, di essere fuggito dalla Nigeria in ragione della propria condizione di omosessualità, non altrimenti circostanziata. Quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2008, ex art. 14, lett. c), ha escluso che l’appellante potesse essere esposto, in ipotesi di rimpatrio, alla minaccia di un danno grave alla vita o all’incolumità personale, alla stregua di quanto previsto dalla detta norma, posto che in Nigeria, segnatamente nella regione dell’Edo State, non era presente una situazione di conflitto interno armato o di violenza generalizzata.

Quanto alla protezione umanitaria, ha evidenziato che i seri motivi atti a giustificarne il riconoscimento, non emergevano nè dalla situazione soggettiva dell’appellante, nè da quella del Paese di origine.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il menzionato cittadino straniero, affidando l’impugnativa a tre motivi.

– Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in riferimento alla mancata valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione alla stregua del protocollo di apprezzamento legale delineato dalla norma evocata, e della mancata attivazione dei poteri istruttori da parte della Corte di appello per colmare le lacune probatorie riscontrate nel racconto del richiedente stesso.

– Il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’apprezzamento effettuato dalla Corte di appello delle condizioni socio-politiche del Paese di origine del ricorrente, erroneamente ritenuto non caratterizzato da una situazione di conflitto armato interno e di violenza generalizzata.

– Il terzo motivo denuncia la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, posto che la condizione personale di vulnerabilità del richiedente la protezione umanitaria può ben consistere nella mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza dignitosa in ipotesi di rimpatrio.

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, ma non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è inammissibile.

Invero, tenuto conto del principio di diritto secondo il quale, in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, di modo che, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione del Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 01; Sez. 6 – 1, n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01), deve riconoscersi che la doglianza prospettata dalla ricorrente è generica, posto che la valutazione di sua non credibilità e di inattendibilità della sua narrazione integra, con riferimento alle prove di protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 7, 8 e art. 14 lett. a) e b) un’autonoma e autosufficiente ratio decidendi del provvedimento impugnato. Ratio che, nel caso scrutinato, non è stata specificamente contestata, nulla di concreto essendo stato addotto onde disarticolare l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice censurato circa la contraddittorietà e la non linearità delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale e circa la mancanza di credibile contestualizzazione della storia di omosessualità allegata.

2. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo, con il quale sono state articolate censure avverso il diniego di protezione sussidiaria, nella forma prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), fondata sul pericolo di un danno grave alla vita o alla persona del richiedente derivante dall’esistenza nel Paese di origine di una situazione di violenza indiscriminata determinata da un conflitto armato.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, ai fini dell’accertamento della fondatezza o meno di una simile domanda di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza del richiedente mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente medesimo. Sicchè, quando lo straniero abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto (scilicet, la provenienza da un paese che si assume essere interessato da un conflitto armato), sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608; Sez. 6 – 1, n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193).

Questa Corte ha, peraltro, chiarito che, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1, n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168; Sez. 6 – 1, n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193 – 01). Ha, poi, evidenziato che, in riferimento all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato, presente nel Paese in cui lo straniero dovrebbe fare ritorno, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale del richiedente protezione nella situazione di pericolo (Sez. 6 – 1, n. 16275 del 20/06/2018, Rv. 649788; Sez. 6 – 1, n. 6503 del 20/03/2014, Rv. 630179).

Onde potersi affermare adempiuto l’onere di cooperazione è essenziale, inoltre, che il giudice del merito rifugga da formule generiche e stereotipate e specifichi, soprattutto, sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l’accertamento richiesto (Sez. 1 -, n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01): “Senza una simile specificazione sarebbe, invero, vano discettare di avvenuto concreto esercizio di un potere di indagine aggiornato” (Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608).

2.2. Alla stregua di tali criteri direttivi, l’accertamento richiesto, nel caso al vaglio, non può ritenersi nè correttamente nè adeguatamente svolto, essendosi la Corte territoriale limitato all’apodittica – e per nulla chiara – considerazione secondo la quale:” Non appare ravvisabile l’ulteriore considerazione atta giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto…. (il richiedente) non ha allegato i suddetti gravi motivi umanitari e neppure possono essere desunti genericamente riferendosi alla situazione del Paese di provenienza. Lo Stato di provenienza non è in preda all’anarchia o retto da una dittatura sanguinaria. Pertanto, in mancanza di elementi che facciano ritenere particolarmente a rischio la situazione del Paese di provenienza, va escluso che possa essere riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria”, senza alcuna indicazione e, tantomeno, specificazione delle fonti qualificate sulle quali si sarebbe fondato il proprio convincimento.

Tanto comporta la manifesta fondatezza del motivo e il conseguente assorbimento dei profili di censura relativi alla protezione umanitaria.

3. La sentenza va, pertanto, cassata quanto al secondo motivo, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame. Assorbito il terzo motivo, il ricorso va dichiarato inammissibile quanto al primo motivo.

P.Q.M.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA