Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8601 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. I, 07/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 07/05/2020), n.8601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9105/2019 proposto da:

R.U.A., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, Via

Fermi n. 3, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lufrano, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2829/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 4/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta da R.U.A., cittadino del (OMISSIS).

A sostegno della decisione ha affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento nè della protezione maggiore, nè della protezione umanitaria.

Quanto alla protezione maggiore – sia nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato che in quella della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) – ha rilevato che i risultati dell’indagine condotta dalla Commissione territoriale e dal Tribunale consentivano di escludere sia che il richiedente potesse subire, in ipotesi di rimpatrio, alcuna forma di persecuzione o la condanna alla pena di morte o un trattamento inumano o degradante, atteso che dalle pur generiche e confuse dichiarazioni rilasciate dal cittadino pakistano era emerso che le ragioni dell’allontanamento dal Paese di origine erano da individuarsi nei contrasti con il nipote, che l’avrebbe minacciato di morte per costringerlo a testimoniare a suo favore in un processo penale a suo carico, sia che potesse rimanere esposto alla minaccia di un danno grave alla vita o all’incolumità personale, alla stregua di quanto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), posto che le informazioni sul Pakistan, desunte da affidabili fonti nazionali ed internazionali, pur dando atto dell’esistenza di una condizione di insicurezza del Paese, non consentivano di configurarne la situazione nei termini del conflitto interno o della violenza generalizzata.

Quanto alla protezione umanitaria, ha evidenziato che i seri motivi atti a giustificarne il riconoscimento, non emergevano nè dalla situazione soggettiva dell’appellante, nè da quella del Paese di origine.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il menzionato cittadino straniero, affidando l’impugnativa a tre motivi.

– Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in riferimento alla mancata valutazione delle dichiarazioni del richiedente alla stregua del protocollo di apprezzamento legale delineato dalla norma evocata e in riferimento alla mancata attivazione da parte della Corte di appello dei propri poteri istruttori per colmare le lacune probatorie riscontrate nel racconto del richiedente stesso.

– Il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’apprezzamento effettuato dalla Corte di appello delle condizioni socio-politiche del Paese di origine del ricorrente, erroneamente ritenuto non caratterizzato da una situazione di conflitto armato interno e di violenza generalizzata.

– Il terzo motivo denuncia la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, posto che la condizione personale di vulnerabilità del richiedente la protezione umanitaria può ben consistere nella mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza dignitosa in ipotesi di rimpatrio.

3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo mostra un duplice profilo di inammissibilità, in ragione della manifesta infondatezza delle spiegate deduzioni e della genericità delle doglianze.

1.1. Questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di protezione internazionale, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca), non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, e l’acquisizione delle informazioni sul contesto socio politico del Paese di rientro deve avvenire in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi, dando conto delle ragioni della scelta (Sez. 6, n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01).

Tuttavia, nell’ipotesi al vaglio, mentre la Corte di appello ha argomentato in ordine alle circostanze di fatto suscettibili di rendere del tutto generico ed inverosimile il racconto del richiedente, i rilievi formulati dal ricorrente in ordine alla denunciata violazione di legge nella quale sarebbe incorso il giudice censurato nell’apprezzamento della detta condizione personale si appalesano del tutto privi di congruenza e pertinenza. Donde gli stessi, lungi dall’illustrare in che cosa si sarebbe concretamente sostanziata l’errata applicazione della norma evocata, si risolvono al più in una mera istanza di rivisitazione della quaestio facti esaminata dal giudice di merito, non censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 1, n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674-01; Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01): norma questa non evocata nell’articolazione del motivo, limitatosi a denunciare la violazione di legge.

1.2. La censura non si confronta affatto, peraltro, con la pacifica e recente ermeneusi di questa Corte secondo la quale, qualora le dichiarazioni siano considerate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi circa la prospettata esposizione del ricorrente agli atti persecutori tipizzati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 o ai danni gravi contemplati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez. 6-1, n. 28862 del 12/11/2018, Rv. 651501-01; Sez. 6-1, n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697-01). Al riguardo, va rilevato come nulla di specifico sia stato allegato dal ricorrente in ordine alle ragioni per le quali non gli sarebbe stato possibile fornire elementi concreti a sostegno di quanto dichiarato e come, altresì, le doglianze riferite alla mancata attivazione dei poteri di integrazione probatoria da parte della Corte territoriale siano state declinate in maniera del tutto astratta, senza alcuna indicazione degli elementi specifici emergenti dalla situazione concreta scrutinata suscettibili del reclamato approfondimento istruttorio.

1.3. Va, nondimeno, rilevato che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali non possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, salvo che lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi. Nel caso al vaglio, però, mentre la Corte di appello ha puntualmente dato atto di come l’appellante nulla avesse dedotto circa il detto rifiuto, il ricorrente, lungi dallo specificamente contrastare la riportata motivazione, si è limitato a ribadire a fondamento dell’omessa sollecitazione dell’intervento delle autorità locali circostanze ritratte dal contesto della situazione generale del Pakistan.

2. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

Quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), è d’uopo evidenziare che la critica rivolta al disconoscimento dell’esistenza in Pakistan, regione del Punjab, di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” si risolve in una deduzione non consentita nel giudizio di legittimità. La riportata conclusione è frutto, invero, di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che non è suscettibile di essere rimesso in discussione, mediante una mera rilettura delle fonti stesse o l’allegazione di altre, ove, come nel caso di specie, sia stato condotto in conformità ai parametri di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3) e con completezza e plausibilità di argomentazione (Sez. 1 -, n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226-03; Sez. 6-1, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087).

3. Il terzo motivo non si sottrae ai rilievi formulati con riguardo ai precedenti, essendo incentrato sulla astratta elencazione delle prerogative discendenti dal riconoscimento della protezione umanitaria senza alcuna indicazione degli elementi concreti afferenti alla vicenda personale, espressivi e di una individuale condizione di vulnerabilità e di una conseguita integrazione nel Paese ospitante, suscettibili di essere considerati congiuntamente nella valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, richiesta ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto a titolo di spese, l’intimato Ministero essendo rimasto tale. Doppio contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, ove dovuto. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, andrà versato dal ricorrente ove ne sussistano i presupposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, andrà versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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