Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8600 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. I, 14/04/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 14/04/2011), n.8600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A., con domicilio eletto in Roma, Via Quintilio

Varo n. 133, presso l’Avv. GIULIANI Angelo che lo rappresenta e

difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma Rep. 7356

depositato il 3 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 4.500,00 per anni cinque di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al giudice amministrativo.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 1173 c.c., per avere il giudice del merito liquidato gli interessi a far tempo dalla data della pronuncia e non da quella della domanda.

La censura è manifestamente fondata in quanto è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria” (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il decreto impugnato deve dunque essere cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto rideterminata la decorrenza degli interessi dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza.

Quelle di questa fase possono essere compensate nella misura della metà attesa l’assoluta modestia della pretesa ulteriore e per il residuo debbono essere poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina la decorrenza degli interessi dalla domanda;

condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 853,00 di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 378,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè della metà delle spese di questa fase che liquida in complessivi Euro 350,00 di cui Euro 50,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo;

spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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