Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 860 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 860 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 19127-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CASSANELLO CAROLA, TALMA SS;
– intimati

avverso la sentenza n. 74/2008 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 12/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 17/01/2014

udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 74/8/08, depositata il 12.6.2008, la CTR
della Liguria, confermando la decisione della CTP di Genova,

aveva disconosciuto, ai fini dell’imposta di registro, l’esenzione
di cui all’art 19 della L. n. 74 del 1987, in relazione all’atto di
costituzione di usufrutto vitalizio stipulato in favore di Carola
Cassanello dalla Società semplice Talma, in esecuzione degli
accordi raggiunti in sede di separazione personale tra la
beneficiaria ed il marito Virginio Alberto Fontana, legale
rappresentante della Società. I giudici d’appello osservavano che
il trasferimento del diritto di usufrutto trovava causa nella
separazione coniugale, sicchè competeva l’esenzione dal tributo.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle
Entrate con un articolato motivo. Gli intimati non hanno
presentato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della L. n. 74 del
1987, in combinato disposto con gli artt. 156 e 2697 cc, in
relazione all’art 360, 1° co, n. 3, cpc, per avere i giudici
d’appello ritenuto applicabile l’agevolazione fiscale, nonostante:
a) l’atto non sia stato posto in essere dai coniugi personalmente,
ma sia intervenuto tra uno di essi ed una Società; b) non abbia
avuto ad oggetto lo scioglimento della comunione, ma una

i

annullava l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio di Genova

rinegoziazione dell’assetto dominicale di un precedente acquisto;
c) le parti non ne avessero provato la diretta riferibilità al
procedimento connesso allo scioglimento dei rapporti

dell’onere probatorio.
2. Il motivo è fondato sotto il profilo sopra rubricato sub
a). 3. La 1 n. 87 del 1974, art. 19, dispone che “Tutti gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e
cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli
assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra
tassa”. Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n.
176 del 1992 e n. 154 del 1999, l’esenzione anzidetta si estende
“a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimento di separazione personale dei coniugi”, in modo da
garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati
hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi
economici (Corte costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41). 4.
L’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e
convenzioni posti in essere nell’intento di regolare, sotto il
controllo del giudice, i rapporti patrimoniali tra; coniugi
conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione
personale, compresi gli accordi che contengono il

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patrimoniali tra i coniugi, in violazione delle regole di riparto

riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni
mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge, o in favore dei
figli (cfr., per tale ultima ipotesi, Cass. n. 11458 del 2005).

siffatti accordi impone, però, che i soggetti che li pongano in
essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche
terzi. 6. Depone in tal senso sia il tenore letterale della norma,
che, nel riferirsi a patti assunti in sede di procedimenti di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di
separazione personale, non può che riguardare le prestazioni
esecutive rese da un coniuge nei confronti dell’altro; sia la logica
dell’agevolazione, che mira a promuovere una soluzione idonea
a garantire un nuovo equilibrio, anche economico, per i coniugi,
di tal chè l’inclusione di atti di diversa natura si presterebbe
facilmente ad intenti elusivi (senza dire che, in caso
d’inadempimento del terzo, sarebbe dovuto, solo, un indennizzo,
con conseguente frustrazione del fine anzidetto); sia il principio
di stretta interpretazione che ispira l’esegesi delle disposizioni
tributarie agevolative.
7. L’impugnata sentenza, che ha esteso il dettato dell’art.
19 della L. 74/1987 ad un atto stipulato tra la moglie ed un terzo
(irrilevante essendo, sotto il profilo qui in esame, che si trattava
di una società semplice rappresentata dal marito), va, in
conclusione, cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori
accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, col

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5. La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi di

rigetto del ricorso introduttivo
8. La novità delle questioni affrontate giustifica l’integrale
compensazione delle spese del giudizio.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Spese
compensate.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 201.

PQM

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