Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 860 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 14/01/2011), n.860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11920-2009 proposto da:

ITALSETTE SPA IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del Suo

Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato CUCCIA ANDREA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRACANELLA UMBERTO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPA CENTROBANCA – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare

(OMISSIS) (già Centrobanca – Banca Centrale di Credito Popolare

SpA) facente parte del gruppo “Unione di bance italiane” e soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di UBI Banca in persona

del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA

3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARZIA GIORGIO, giusta

procura speciale per atto notaio Gabriele Franco Maccarini di Milano,

in data 28.5.2009, n. rep. 51.537, che viene allegata in atti;

– controricorrente –

contro

COOPERS & LYBRAND S.A. (già STG – COOPERS & LYBRAND S.A.)

sede in

(OMISSIS) in persona dei suoi direttori e legali

rappresentanti elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio degli avvocati SIMONA NAPOLITANI e ANTONINO

SPINOSO, che la rappresentano e difendono unitamente all’avv. MARIA

BERTOLOTTI, giusta delega a margine della seconda pagina del

controricorso;

– controricorrente –

contro

SADOBRE AG/SpA P. IVA: (OMISSIS) in persona del suo Presidente e

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 93, presso lo studio dell’avv. ROMANO POMARICI,

rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIO BOVE e GERHARD

BRANDSTATTER, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMITAS SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

– intimata –

sul ricorso 11927-2009 proposto da:

COMITAS SPA C.F. – P.I. (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA in persona del suo commissario liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,

presso lo studio dell’avvocato CUCCIA ANDREA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TRACANELLA UMBERTO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPA CENTROBANCA – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare

(OMISSIS) (già Centrobanca – Banca Centrale di Credito Popolare

SpA) facente parte del gruppo “Unione di bance italiane” e soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di UBI Banca in persona

del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA

3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARZIA GIORGIO, giusta

procura speciale per atto notaio Gabriele Franco Maccarini di Milano,

in data 28.5.2009, n. rep. 51.53 7, che viene allegata in atti;

– controricorrente –

e contro

COOPERS & LYBRAND S.A. (già STG – COOPERS & LYBRAND S.A.) in

persona

dei suoi direttori e legali rappresentanti elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio degli avvocati

SIMONA NAPOLITANI e ANTONINO SPINOSO, che la rappresentano e

difendono unitamente all’avv. MARIA BERTOLOTTI, giusta delega a

margine della seconda pagina del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SADOBRE AG/SpA in persona del suo Presidente e legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 93,

presso lo studio dell’avv. ROMANO POMARICI, rappresentata e difesa

dagli avvocati LUCIO BOVE e GERHARD BRANDSTATTER, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMITAS SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 243/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

Sezione Distaccata di BOLZANO del 10.12.08, depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Andrea Cuccia che si riporta alla

memoria e al ricorso;

udito per la controricorrente (SpAaCentrobanca – Banca di Credito

Finanziario e Mobiliare) l’avv. Attilio Terzino (per delega avv.

Lucio De Angelis) che si riporta alla memoria.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in

subordine: accoglimento della società Italsette; accoglimento della

società Comitas.

Fatto

RITENUTO

quanto segue:

p.1. Con ricorso iscritto al n. r.g. 11920 del 2009, la Italsette s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro la Sadobre AG/s.p.a., la Coopers & Lybrand s.a., la Centrobanca s.p.a. e la Comitas s.p.a. in l.c.a. avverso la sentenza del 18 dicembre 2008 pronunciata in grado di appello dalla Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, sugli appelli separatamente proposti e poi riuniti, rispettivamente proposti da essa ricorrente e dalla Comitas avverso la sentenza del 3 settembre 2009, con cui il Tribunale di Bolzano aveva dichiarato inammissibili, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare introdotta dalla Centrobanca nei confronti della stessa Italsette quale terza datrice di ipoteca, le opposizioni ai sensi dell’art. 512 c.p.c. proposte avverso il progetto di distribuzione dalla Italsette, dalla Comitas s.p.a., intervenuta nella procedura esecutiva, e dalla Sadobre, aggiudicataria dell’immobile ipotecato.

1.1. – In relazione al ricorso della Italsette hanno depositato separati controricorsi tutte le intimate, ad eccezione della Comitas.

1.2. – Altro ricorso in via principale, notificato e depositato in pari data rispetto all’altro, è stata proposto avverso la stessa sentenza della Corte bolzanina dalla Comitas s.p.a. e ad esso hanno resistito con separati controricorsi la Sadobre, la Coopers & Lybrand s.a. e la Centrobanca s.p.a., mentre non ha resistito la Italsette.

p.2. Essendo i ricorsi soggetti alle disposizioni sul processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere decisi con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., nel testo anteriore alla 1. n. 69 del 2009, ad esso applicabile, è stata redatta relazione ai sensi dello stesso art. 380-bis c.p.c., che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Sono state depositate memorie dalla s.p.a. Italsette, dalla s.p.a.

Centrobanca (che ne ha depositate una per ognuno dei ricorsi), dalla Sadobre AG/s.p.a. e dalla Coopers & Lybrand s.a..

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso principale della Italsette appare inammissibile, siccome eccepito dalla resistente Centrobanca, perchè prospetta due motivi che non tengono conto del contenuto che alla decisione impugnata deve assegnarsi, in base al suo tenore, riguardo all’appello a suo tempo proposto dalla stessa Italsette.

Infatti, la sentenza impugnata presenta una struttura del tutto singolare.

La sua intestazione da conto e si riferisce sia all’appello proposto dalla Comitas, sia all’appello proposto dalla Italsette, in quanto, per un verso indica separatamente la prima causa introdotta dall’appello della Comitas con il relativo numero di ruolo e le parti di essa, e, per altro verso, da successivamente atto dell’altra causa introdotta dall’appello della Italsette, indicandone il relativo numero di ruolo e nuovamente le parti nella posizione ad essa relativa. Riporta, quindi, le separate conclusioni delle due appellanti e, quindi, quelle delle parti appellate costituitesi.

Senonchè, nell’enunciazione dello svolgimento processuale si fa riferimento esclusivamente, individuandolo con l’indicazione dell’atto di citazione in appello e della sua notificazione, all’appello della Comitas ed alla relativa vicenda processuale, senza dare atto in alcun modo dell’altra causa pur riunita. A loro volta i “motivi della decisione” ragionano dell’appello (quindi di un appello singolo), dicendolo inammissibile ed il dispositivo dichiara inammissibile “l’appello” e condanna “parte appellante” alle spese in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, cioè la Centrobanca e la STG Cooper’s & Lybrand s.a..

In tale situazione, poichè nell’attività espositiva complessiva gli unici riferimenti soggettivi evidenzianti la direzione della volontà giustificativa della motivazione, siccome manifestata nella parte della sentenza dedicata ai “motivi della decisione”, appaiono essere quelli espressamente assunti nella parte precedente dedicata allo “svolgimento del processo”, tanto più in presenza nella parte dedicata ai “motivi della decisione” e nel dispositivo di un riferimento ad un appello e ad una parte appellante (e, quanto alle spese di una sola statuizione e non di separate statuizioni a carico di ognuna delle due appellanti), si deve ritenere che la combinazione della motivazione e del dispositivo, là dove si è estrinsecata in una decisione espressa di inammissibilità dell’appello, non possa che essere intesa come riferentesi esclusivamente all’appello proposto dalla Comitas e non anche a quello della Italsette. Di modo che sull’appello della Italsette, pur oggetto del dovere decisionale della Corte territoriale, quest’ultima appare non aver reso alcuna pronuncia. Ne consegue che l’unico vizio che la Italsette poteva denunciare quanto al suo appello poteva essere soltanto la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere quella Corte reso alcuna decisione sul suo appello.

Il motivo prospettato, in quanto concerne la decisione di inammissibilità dell’appello, riferibile solo alla Comitas, risulta, pertanto, inammissibile in quanto non attiene all’effettiva ratto decidendi della strana struttura della decisione impugnata.

3.1. – Ove, peraltro, il Collegio opinasse che la decisione di inammissibilità, nonostante detta stranezza, sia riferibile anche all’appello a suo tempo proposto dalla Italsette, riguardo al ricorso di quest’ultima dovrebbero valere le stesse considerazioni che si passa ad articolare per il ricorso della Comitas.

4. Con l’unico motivo di ricorso la Comitas denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 512 c.p.c., anche in relazione all’art. 5 c.p.c.” e prospetta, a chiusura della sua illustrazione, il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se la disciplina di cui all’art. 512 c.p.c. come novellato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39- quater, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, sia applicabile o meno ai giudizi di opposizione in sede di distribuzione già pendenti alla data del 1 marzo 2006”.

Vi si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile l’appello in quanto la sentenza del Tribunale si sarebbe dovuta intendere, al di là della sua forma, nella sostanza come un’ordinanza impugnabile nelle forme e ne termini di cui all’art. 617 c.p.c., comma 2, giacchè alla decisione della controversia introdotta davanti al Tribunale trovava applicazione il testo dell’art. 512 c.p.c. sostituito (con decorrenza dal 1 marzo 2006 dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39-quater, convertito con modificazioni dalla L. n. 51 del 2006), dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 2005 2006.

Ciò, ad avviso della sentenza impugnata, perchè la norma come sostituita sarebbe stata applicabile anche alle procedure esecutive pendenti alla detta data.

4.1. – Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale appare erroneo.

Queste le ragioni.

Com’è noto la sostituzione del testo dell’art. 512 c.p.c. nell’ambito delle riforme processuali intervenute nel 2006 è stata disposta dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), n. 9, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, ha determinato l’introduzione – sotto la rubrica “Risoluzione delle controversie” – del seguente nuovo testo della norma: “Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma. Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata”.

In base al comma 3-sexies (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 1 e poi modificato dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39-quater, convertito nella L. n. 51 del 2006) del citato art. 2 venne così disposto: “Le disposizioni di cui al comma 3, lett. e), nn. da 2) a 43-bis), e comma 1-ter, lett. a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1 marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1 marzo 2006”.

Per effetto di detto comma 3-sexies la norma dell’art. 512 nuovo testo, in quanto rientrante fra quelle in ordine alle quali essa dispose, risultò applicabile anche alla procedure esecutive pendenti alla sua data di entrata in vigore, cioè al 1 marzo 2006, ma, naturalmente, in difetto di previsione di retroattività, con effetto soltanto da quella data in poi.

Ciò significò che la nuova disciplina dell’art. 512 c.p.c. veniva a trovare applicazione anche in relazione a controversie riconducibili a quelle indicate da detta norma, insorte con riferimento ad esecuzioni già pendenti alla data del 1 marzo 2006, ma, poichè il significato della nuova norma fu quello di dettare il modus procedendi di fronte all’insorgenza di “una controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione”, il senso di detta applicabilità fu soltanto che l’ari. 512 c.p.c. nel suo nuovo testo divenne idoneo a disciplinare controversie insorte dal 1 marzo 2006 e non invece che esso fosse divenuto applicabile con riguardo a controversie di quella natura, insorte antecedentemente ed ancora pendenti, sì da imporre che il giudice dell’esecuzione decidesse con l’ordinanza prevista dalla norma.

La norma transitoria, infatti, disse applicabile la norma alle procedure esecutive pendenti e non alle controversie ai sensi dell’art. 512 c.p.c. pendenti secondo il vecchio rito, com’era quella oggetto del processo, insorta nell’aprile 2005, con la conseguenza che la regola di decisione di detta controversia non poteva che essere quella del testo dell’art. 512 anteriore. Del tutto erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha supposto che la controversia de qua dovesse essere decisa con il rito del nuovo art. 512 c.p.c. e che, pertanto, la sentenza pronunciata dal giudice dell’esecuzione dovesse considerarsi un’ordinanza ai sensi dell’art. 512 nuovo testo. L’errore (però in seconda battuta) è stato anche – ed al di là della cattiva lettura della norma transitoria, lo si osserva per completezza – quello di sovrapporre, ai fini dell’individuazione dell’appellabilità o meno della sentenza, alla forma adottata dal giudice quella che – secondo l’erronea esegesi della Corte territoriale – avrebbe dovuto essere la forma applicabile: se pure il Tribunale avesse dovuto provvedere secondo il nuovo testo dell’art. 512 e non l’avesse fatto erroneamente, il principio di ultrattività del rito avrebbe escluso che il giudice dell’impugnazione, adito in conformità al rito della decisione, potesse rifiutare di accettare l’impugnazione. Ma questo è – si badi – rilievo che si svolge ad abundantiam.

Il Tribunale, dunque, non essendo applicabile il nuovo art. 512 c.p.c. decise giustamente con sentenza all’esito della cognizione piena (così come imponeva il regime dell’art. 512 anteriore alla sostituzione di cui s’è detto) e tale sentenza, secondo il regime normale delle sentenze rese in primo grado, era appellabile ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 1.

4.2. – E’ opportuno rilevare che deve escludersi che la sentenza resa sui giudizi ai sensi dell’art. 512 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2006, in base al parallelismo che, sotto certi aspetti, vi era nel regime precedente tale riforma fra l’opposizione distributiva e l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., una volta modificato l’art. 616 c.p.c. dalla L. n. 52 del 2006, art. 14, fosse divenuta, per omologia, inimpugnabile come quella sull’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Detto parallelismo, recentemente sottolineato da Cass. sez. un. n. 10617 del 2010, concerneva il profilo funzionale delle due opposizioni e non era sufficiente (fino a che l’art. 616 non è stato nuovamente modificato dalla L. n. 69 del 2009) a giustificare l’estensione alla sentenza resa sull’opposizione ai sensi dell’art. 512 c.p.c. vecchio testo della previsione della inimpugnabilità di cui all’art. 616 c.p.c..

In base alle considerazioni svolte la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata perchè l’appello era ammissibile. La cassazione dovrebbe avvenire con rinvio, atteso che non ricorrono le condizioni per la decisione nel merito sull’appello, sollecitata invece dalle resistenti”.

p.2. Il Collegio preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti contro la sentenza (art. 335 c.p.c.).

Il Collegio condivide le argomentazioni della relazione sull’esegesi dell’art. 512 c.p.c., ma ritiene che la soluzione al riguardo indicata in essa debba applicarsi anche al ricorso della Italsette.

Invero la valutazione di inammissibilità del ricorso di quest’ultima non appare condivisibile, in quanto, pur dovendosi consentire con i rilievi circa il rapporto fra dispositivo e motivazione della sentenza, il principio di buona fede processuale, una volta applicato all’esercizio del diritto di impugnazione in questa sede di legittimità e coordinato con il tenore della decisione, che è stata di inammissibilità dell’impugnazione, e con l’identica posizione della Italsette e della Comitas di appellanti in ciascuno dei due giudizi riuniti impone di giustificare la conclusione che la sentenza, almeno quanto alla statuizione di inammissibilità si debba riferire sia all’una che all’altra. Dovendo semmai rilevarsi che solo la statuizione condannatoria alle spese, anche nella sua vocazione di fungere da titolo esecutivo, appare riferibile solo alla Comitas.

p.3. Entrambi i ricorsi debbono, dunque, accogliersi e la sentenza dev’essere cassata nell’interesse di entrambe le ricorrenti. Il giudice di rinvio va designato nella stessa Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, che deciderà in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Il Collegio, di fronte alla sollecitazione delle memorie delle resistenti ad una decisione nel merito, ribadisce che non ne ricorrono le condizioni, in quanto la decisione, come emerge dalle memorie stesse, postulerebbe che la Corte procedesse, sia pure nella veste di giudice dell’appello, all’esame complessivo delle prospettazioni delle parti sulla base dei documenti prodotti nel giudizio di merito e degli atti del giudizio esecutivo. Onde non è dato comprendere come possa sostenersi che non siano necessari accertamenti di fatto. Va, altresì, considerato che, venendo la sentenza impugnata cassata per avere erroneamente ritenuto inammissibile l’appello e non avendo il giudice d’appello esercitato i suoi poteri di decisione nel merito, sulla base delle regole del processo d’appello e, quindi, della cognizione che quel giudice può esercitare, l’assoluta mancanza delle condizioni per una decisione nel merito si fa ancora più evidente: solo se l’appello si evidenziasse infondato in iure senza bisogno di esaminare gli atti di cui si è detto, si verserebbe nella situazione di mancanza di necessità di accertamenti di fatto, cioè tipicamente riservati al giudice di merito ed estranei ai poteri della Corte.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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