Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8599 del 09/04/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8599 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: MASSERA MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso 1590-2008 proposto da:
OLIVER
TOURS
S.R.L.
00611040536,
in
persona
dell’amministratore legale rappresentante OLIVIERI
ROBERTO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO
29, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO DARIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TAMBERI MARIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro
RICCERI
ROBERTO
RCCRRT51M01D656Z,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
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Data pubblicazione: 09/04/2013
presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COCCHI
MASSIMO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro
– intimato –
avverso la sentenza n. 1597/2006 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 20/11/2006, R.G.N.
1470/A/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MASSERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
RICCERI GINO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
.1 – Con ordinanza in data 16 luglio 2002 il Tribunale di
Grosseto convalidò lo sfratto per finita locazione di un
terreno con costruzione intimato da Roberto Ricceri e Gino
Ricceri alla Oliver Tours S.r.l.
Corte d’Appello di Firenze dichiarò inammissibile l’appello
della soccombente.
La Corte territoriale osservò per guanto interessa: l’atto
di citazione per la convalida di sfratto per finita
locazione fu regolarmente notificato e conteneva
l’avvertenza che, non comparendo, sarebbe stata convalidata
la licenza per finita locazione; nel merito, l’appellante
non aveva provato nulla; l’ordinanza non era impugnabile.
.3 – Avverso la suddetta sentenza la Oliver Tours S.r.l. ha
proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Gli intimati Ricceri non hanno espletato attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1 – Con l’unico motivo si adduce nullità della sentenza o
del procedimento per omessa pronuncia (inosservanza
dell’art. 112 c.p.c.) con riferimento all’art. 360 n. 4
c.p.c.
La società ricorrente ripropone l’eccezione di nullità
dell’atto di intimazione di sfratto mancando, assieme
all’invito a comparire, l’avvertimento per l’intimato che se
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.2 – Con sentenza in data 28 settembre – 20 novembre 2006 la
non fosse comparso o comparendo non si fosse opposto il
giudice avrebbe convalidato l’intimazione.
.2 – La sentenza impugnata recita testualmente: “l’atto di
citazione per la convalida di sfratto per finita locazione
fu regolarmente notificato ed esso conteneva, come già
l’avvertenza che non comparendo sarebbe stata convalidata la
licenza per finita locazione”.
.3 – E’ più che certo (confronta Cass. Sez. III, n. 16254
del 2012) che il vizio di omessa pronuncia da parte del
giudice d’appello che deve essere fatto valere ai sensi
degli artt. 112, 360, n. 4 c.p.c. – è configurabile allorché
manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice
di primo grado.
Come risulta da quanto riferito testualmente al punto .2-,
la Corte territoriale ha esaminato al questione, per cui non
sussiste il vizio denunciato.
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Il quesito finale (“se costituisce nullità della
sentenza e vizio del procedimento per omessa pronuncia ex
art. 112 c.p.c. l’avere dichiarato inammissibile l’appello
proposto nei confronti di una ordinanza di ingiunzione di
sfratto per finita locazione emessa in mancanza dello
“speciale” avvertimento di cui all’art. 600 c.p.c. e quindi
violazione della vocatio in ius e se l’ordinanza di primo
grado sia quindi impugnabile con l’appello”) non postula
l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla
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rilevato da questa Corte con ordinanza 21 agosto 2001,
norma indicata e dà per scontata una circostanza (la
mancanza dell’avvertimento) negata dalla sentenza impugnata.
.5 – Pertanto il ricorso è inammissibile. Non luogo a
pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione
non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Roma 5.3.2013.
P.Q.M.