Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8599 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2017, (ud. 13/12/2016, dep.03/04/2017),  n. 8599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22559-2014 proposto da:

P.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE BIANCO 75, presso lo studio dell’avvocato GAETANO LAURO

GROTTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ALFINITO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO GESTIONE SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SALERNO (C.G.S.)

S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso

lo studio dell’avvocato GAETANO DI GIACOMO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 370/2014 della CORTE D’APPELLO

di SALERNO, depositata il 20/03/2014 R.G.N. 2020/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato ANGELO POMPEI per delega Avvocato GAETANO DI

GIACOMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.C. adiva il Tribunale di Salerno per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare la illegittimità del licenziamento irrogatogli in data 23.11.2009, ordinando l’immediata reintegra nel posto di lavoro, con condanna della resistente Consorzio Gestione Servizi Salerno s.r.l. (d’ora in avanti C.G.S.) al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento dei danni in misura pari alla retribuzione globale di fatto relativa al periodo dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegra e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità”.

A fondamento della propria domanda il ricorrente deduceva di essere stato collocato in C.I.G.S. con comunicazione del 30.12.2008, e che in data 23.11.2009 gli era stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 16.12.2009.

Rammentava che in data 10.9.2008 il Consorzio resistente aveva avviato, ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale con la quale aveva informato le OO.SS. della necessità della messa in mobilità di 23 unità su un organico complessivo di 81 dipendenti.

Lamentava che la suddetta comunicazione di avvio non era idonea a far ritenere assolti gli obblighi di informativa di cui alle citate disposizioni legislative, poichè in essa si era fatto ricorso a mere clausole di stile e si era operato un richiamo ad un non meglio precisato piano industriale, sì da impedire alle OO.SS una cognizione piena ed esaustiva della situazione organizzativa e occupazionale dell’impresa.

Sottolineava, poi, che con comunicazione del 30.12.2008 erano stati indicati i livelli di inquadramento delle 23 unità interessate e che le parti si erano incontrate il 2 e 23 ottobre del 2008, non raggiungendo alcuna intesa.

Rilevava, ancora, che, in sede di esame congiunto con le oo.ss., era stato concordato che: 1) l’esubero sarebbe stato di 23 unità; 2) in alternativa ai criteri indicati alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, i potenziali destinatari dei provvedimenti espulsivi sarebbero stati individuati esclusivamente con applicazione dei seguenti parametri: a) manifestazione della volontà di non opposizione al recesso; b) possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative per l’accesso al pensionamento durante il periodo di permanenza nella lista di mobilità.

Asseriva, inoltre, che con comunicazione del 30.12.2008, vari dipendenti, tra cui esso ricorrente, erano stati posti in CIGS senza rotazione.

Il P. esponeva ancora che l’azienda, ritenendo insufficiente l’utilizzo della CIGS, con nota del 7.9.2009 aveva comunicato di voler procedere ad una nuova riduzione del personale di 12 unità.

Il ricorrente denunciava, quindi, tre vizi che avrebbero comportato la illegittimità della procedura: 1) la inadeguatezza della comunicazione di avvio della mobilita del 7.9.09; 2) la disapplicazione nei suoi confronti del criterio della non opposizione al licenziamento enunciato nella suddetta nota; 3) la contraddittorietà tra quanto addotto dal C.G.S. nella nota di avvio ed i comportamenti successivi.

Si costituiva il Consorzio chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale rigettava il ricorso.

Avverso tale sentenza proponeva appello il lavoratore, deducendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che l’omessa indicazione dei criteri di scelta dei dipendenti da collocare in mobilità, con i relativi punteggi e la valutazione comparativa dei licenziandi, non era stata ritualmente dedotta. Resisteva il Consorzio, insistendo in particolare su tale ultima circostanza.

Con sentenza depositata il 20 marzo 2014, la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame, compensando le spese.

La Corte, pur ritenendo che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, aveva fatto riferimento a due procedure di mobilità: una avviata il 10.9.2008 (relativa a 23 unità lavorative in esubero) ed un’altra avviata il 7.9.2009 (relativa a 12 unità lavorative); che lo stesso si dolse ritualmente, sin dal ricorso introduttivo del giudizio ed anche con riferimento alla seconda procedura, conclusasi col licenziamento che lo interessò del 23.11.2009, della violazione, nei suoi confronti, dei criteri di scelta adottati; tuttavia accertava, sulla base della documentazione acquisita anche ex art. 437 c.p.c., che tale violazione non vi fu, posto che il P. sarebbe stato in ogni caso il primo lavoratore del settore manutenzione da licenziare, in quanto in possesso di carichi di famiglia inferiori rispetto ai colleghi di reparto; che non potevano essere rilevate d’ufficio altre questioni non esplicitamente dedotte, pervenendo così al rigetto del gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il Consorzio con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 420 e 414 c.p.c.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che il ricorrente solo nelle note autorizzate, e dunque tardivamente, propose la questione della mancata indicazione (e modalità di applicazione) dei criteri di scelta dei licenziandi, senza considerare che non trattavasi di mutatio libelli, essendo rimasta identico il petitum (la declaratoria di illegittimità del licenziamento) nonchè la causa petendi (la violazione dell’obbligo di informazione anche quanto ai criteri da seguire nella scelta dei licenziandi).

Il motivo è infondato.

Ed invero risulta che la corte di merito abbia ritenuto rituale, ma infondata, la doglianza circa l’indicazione ed applicazione in concreto dei criteri di scelta del personale da licenziare, e segnatamente del P..

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 sempre con riferimento all’osservanza dei criteri di scelta, oltre all’omesso esame del relativo fatto storico decisivo.

Il motivo è infondato. Premesso che la violazione dell’art. 4 non è supportata da alcun pertinente sviluppo argomentativo, deve considerarsi che il denunciato omesso esame non sussiste, avendo la Corte di merito adeguatamente esaminato la questione dell’applicazione dei criteri di scelta nel caso di specie. La censura risulta quindi diretta ad un inammissibile riesame dell’accertamento di fatto svolto dalla sentenza impugnata circa il rispetto degli invocati criteri di scelta nei confronti del ricorrente.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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