Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8598 del 06/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2018, (ud. 25/01/2018, dep.06/04/2018),  n. 8598

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che con ricorso al Tribunale di Civitavecchia ai sensi dell’art. 702 bis l’avvocato S.A.M. ha chiesto la liquidazione degli onorari maturati per le prestazioni rese nell’ambito di un giudizio civile davanti al Tribunale di Velletri in favore del proprio cliente R.V.;

che il Tribunale adito ha rilevato di ufficio, con ordinanza 20.4.2017, l’incompetenza territoriale osservando che ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera e quindi il Tribunale di Velletri;

che il professionista ha proposto ricorso per regolamento di competenza con unico motivo, illustrato da memoria, mentre l’altra parte non ha svolto difese in questa sede ed il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto;

ritenuto che con l’unico motivo il ricorrente invoca la competenza del Tribunale di Civitavecchia quale foro del consumatore;

rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato tempestivamente proposto perchè dalla certificazione dell’ufficiale giudiziario allegata alla memoria del ricorrente risulta, come data di consegna del ricorso per la notifica, quella del 18.5.2017 (n. cronologico 3272) e quindi il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, decorrente dal 20.4.2017 (data di comunicazione dell’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia) risulta osservato;

ritenuto che il ricorso è fondato;

– rilevato infatti che, come riporta la stessa ordinanza, la controversia attiene a pretese aventi titolo in un rapporto d’opera professionale (difesa in un giudizio svoltosi presso il Tribunale di Velletri contro tale L.M. ed avente ad oggetto la restituzione di somme);

– ritenuto che nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21187 del 13/09/2017 Rv. 645920; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014 Rv. 629961);

considerato che, come già affermato da questa Corte, ove l’avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (tra le varie, v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 Rv. 630504);

considerato che nel caso in esame il foro del consumatore è appunto quello di Civitavecchia, correttamente individuato dall’odierno ricorrente (lo stesso ricorso per regolamento di competenza risulta infatti notificato al R. all’indirizzo di via (OMISSIS) mediante consegna “a mani della moglie”);

ritenuto pertanto che il ricorso va accolto e conseguentemente, cassata l’ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza del Tribunale di Civitavecchia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio;

che per la riassunzione del procedimento va fissato il termine di legge (art. 50 c.p.c.).

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Fissa per la riassunzione il termine di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2018

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