Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8596 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19024-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (ICS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PO 28, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE SGAMBATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI CARDASCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di ROMA, depositata l’08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L’Istituto per il Credito Sportivo proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza, emessa in data 23/6/2014, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, decidendo sul ricorso proposto dall’Istituto avverso il silenzio rifiuto serbato su una domanda di rimborso del D.Lgs. n. 602 del 1973, ex art. 38, condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento della somma di Euro 3.777.211 oltre interessi legali a titolo di rimborso Irpef ed Irap non dovute per l’anno 2000 per avere l’Ufficio sottoposto i proventi di natura finanziaria derivanti da depositi bancari, titoli obbligazionari e titoli pronti contro termine a tassazione ordinaria anzichè a prelievo alla fonte da parte dei soggetti eroganti i proventi.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che in applicazione della disciplina degli interessi prevista del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 44, era dovuta alla contribuente la somma di Euro 84.430,25 oltre all’importo versato dall’Agenzia delle Entrate in esecuzione della sentenza di condanna.

5. Avverso la sentenza della CTP l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L’Istituto per il Credito Sportivo si costituiva depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere il giudice dell’ottemperanza incorso nel vizio di extrapetizione avendo attribuito al contribuente un diritto nuovo rispetto a quello riconosciuto nel dispositivo della sentenza da eseguire che non aveva condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento degli interessi.

1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 69 e art. 70, comma 7, nonchè del D.Lgs. n. 602 del 1973, artt. 44 e 45 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTP abbia erroneamente classificato come immediatamente efficace la sentenza della CTP di Roma n. 14106/20/2014 e, altrettanto erroneamente, ritenuto applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 44, comma 1 e non quella di cui allo stesso decreto, art. 44 bis.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Va preliminarmente precisato, con riferimento ai profili che attengono alla natura del giudizio di ottemperanza ed ai poteri che il D.Lgs. n. 546 del 1992, all’art. 70, attribuisce al giudice in sede di ottemperanza, come questa Corte (cfr. Cass. n. 4126/2004, n. 20202/2010, n. 646/2012, n. 15246/2012 e n. 16569/2019), abbia costantemente affermato che, poichè, al pari dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo (art. 112 c.p.a.), il giudice tributario deve dare completa attuazione al comando contenuto nella sentenza, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo, il giudizio disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, ha natura di giudizio misto o sui generis, caratterizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi, nel quale il giudice dell’ottemperanza deve preliminarmente verificare il dispositivo della sentenza rimasta inapplicata per individuare gli obblighi ivi prescritti, valutare la portata del dispositivo unitamente alla motivazione, per poi svolgere la tipica attività di merito dell’ottemperanza, che è quella dell’adozione di provvedimenti in luogo dell’Amministrazione inadempiente, finalizzati al ripristino dell’integrità della posizione del ricorrente, sostituendosi all’attività amministrativa che l’Ufficio avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, o ha svolto in maniera difforme dal giudicato. Tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza

2.2 La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite dell’oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, può avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisum che, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire),In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.

2.3 Ciò premesso, va rilevato che in tema di rimborsi al contribuente dei tributi indebitamente versati l’obbligazione degli interessi trova compiuta e speciale regolamentazione nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, che disciplina le modalità di calcolo degli accessori, la loro decorrenza e individua l’organo dell’amministrazione finanziaria competente alle operazioni di conteggio.

Dunque il potere di accertare e liquidare gli importi dovuti per legge a titolo di interessi è attribuito esclusivamente all’Amministrazione finanziaria, senza alcuna possibilità di intervento del creditore

2.4 Trattandosi quindi di interessi moratori dovuti ex lege non osta alla loro liquidazione il difetto di apposita domanda processuale come si evince dalla lettura del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, a tenore del quale ” se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza dalla commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.

2.5 Del resto lo stesso Ufficio ha proceduto alla liquidazione degli interessi, contestata nel quantum dal contribuente, pur in assenza di specifica statuizione da parte della CTP di Roma ritenendo evidentemente implicito l’obbligo di corresponsione degli accessori di legge nel decisum con il quale i giudici hanno condannato l’Amministrazione Finanziaria alla restituzione in favore del contribuente dell’imposta indebitamente versata.

2.6 Essendo sorta controversia circa l’ammontare degli interessi moratori dovuti ex lege correttamente la CTR ha ritenuto che l’oggetto del giudizio investisse l’attuazione del precetto contenuto nella sentenza del giudice tributario in relazione alla statuizione della quale l’istante aveva dedotto la non esatta e completa esecuzione.

3 Il secondo motivo è anch’esso infondato.

3.1 Non è in contestazione il calcolo della differenza, pari ad Euro 84.430,25 tra gli interessi quantificati dall’Ufficio nell’eseguire la sentenza e quelli determinati dal contribuente; tale divergenza trova la propria ragione nel fatto che l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la modalità di calcolo disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44 bis anzichè quella contenuta nella disposizione normativa di cui al D.P.R. citato, art. 44.

3.2 La speciale disciplina degli accessori, D.P.R. citato, ex art. 44 bis, trova, infatti, applicazione per i rimborsi d’ufficio tramite procedura automatizzata laddove nel caso di specie si verte in una istanza di rimborso formulata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, avendo il contribuente richiesto la restituzione delle maggiori imposte Irpeg e Irap indebitamente versate per gli esercizi 2000 e 2001 assolte sui proventi di pertinenza del Fondo Speciale che avrebbero dovuto essere assoggettati alle ritenute alla fonte anzichè a tassazione ordinaria.

3.3 La CTR, pertanto, nell’applicare il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, comma 1, al rimborso a titolo di Irpeg e Irap ha fatto buon governo della normativa di settore.

4. Il ricorso va, quindi, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 per compensi, Euro 200 per spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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