Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8596 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2017, (ud. 07/12/2016, dep.03/04/2017),  n. 8596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5160-2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati GIANDOMENICO CATALANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CATINACCIO IMPIANTI A FUNE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FILIPPO VALCANOVER, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 19/02/2010 R.G.N. 39/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega Avvocato FRASCONA’ LORELLA;

udito l’avvocato GIANNI’ GAETANO per delega orale con VALCANAVER”;

udito l’Avvocato l’Avvocato MATATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata in data 19 febbraio 2010, la Corte d’appello di Trento ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Inail contro la sentenza del Tribunale di Trento, emessa nel contraddittorio con l’Inps e la Catenaccio Impianti Fune s.p.a., che, in accoglimento della domanda proposta dalla Catinaccio Impianti, aveva dichiarato che la rettifica dell’inquadramento della società convenuta dalla gestione “altre attività” a quella “industria” aveva decorrenza dal 1/2/2007 e aveva così condannato l’Istituto a rimborsare le somme ricevute per i periodi precedenti.

A fondamento del decisum la Corte territoriale ha rilevato che il ricorso in appello, con il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, era stato notificato agli appellati oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2, pur se nel rispetto del termine a comparire di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, e che tanto giustificava l’improcedibilità del gravame.

L’Inail propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria. Resistono la Catinaccio Impianto e I’Inps con controricorso.

Il Collegio dispone, giusta provvedimento del Primo Presidente di questa Corte in data 14/9/2016, la motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Inail denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., con riferimento agli artt. 152, 153 e 154 c.p.c.

Il motivo è fondato.

Non è contestato che il decreto del presidente della corte d’appello emesso in data 17/6/2009, e depositato il 19 giugno 2009, fissava l’udienza collegiale per l’11/2/2010; il ricorrente provvedeva a notificare il ricorso in data 21/7/2009 e 19/8/2009 alle controparti, che si costituivano regolarmente; tra la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione e l’udienza stessa sono decorsi oltre 25 giorni.

L’appello pertanto non poteva essere dichiarato improcedibile poichè pacificamente il termine di dieci giorni previsto per la notifica del ricorso dall’art. 435 c.p.c., comma 2, è un termine ordinatorio, sicchè dalla sua inosservanza non può discendere la decadenza dall’impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. 29 febbraio 2016, n. 3959; Cass. ord. 16 ottobre 2013, n. 23426; Cass. 31 maggio 2012 n. 8685; Cass. 30 dicembre 2010 n. 26489; Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358). Tale interpretazione ha trovato avallo anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale la quale ha precisato il contenuto e i limiti della sentenza di questa Corte, a sezioni unite n. 20604 del 2008 – erroneamente posta a base dell’opzione ermeneutica della Corte territoriale – precisando che nella fattispecie esaminata dalle S.U. l’improcedibilità era stata affermata non già per la sola violazione dell’art. 435, comma 2, ma per la inosservanza dell’art. 435, comma 3, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista (Corte Cost. n. 60/2010).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa deve essere rinviata al giudice d’appello perchè decida nel merito della controversia. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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