Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8595 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. I, 07/05/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 07/05/2020), n.8595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23695/2018 proposto da:

O.N., alias O.M., domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Villanova Enrico, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2019 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da O.N., cittadino (OMISSIS). Il ricorrente ha dichiarato di essere dovuto fuggire a seguito della morte accidentale di un ragazzo affidato alla sua famiglia e al timore della vendetta della famiglia della vittima che aveva ucciso suo padre. All’udienza davanti al Tribunale ha precisato di non voler tornare perchè esposto al pericolo di essere ucciso; che i familiari rimasti in Nigeria avevano cambiato stato visto che le due famiglie non andavano d’accordo già prima che il ragazzo morisse.

Il tribunale non ha ritenuto credibile tale racconto sotto diversi profili. In primo luogo non è plausibile che i genitori del ragazzo abbiano affidato alle cure di un’altra famiglia un loro figlio, senza farsi vivi prima della sua morte. Non si comprende come le due famiglie potessero non andare d’accordo. Non è verosimile che la Polizia fosse tutta corrotta e per questo non si era rivolto alle autorità. Comunque il conflitto aveva un carattere del tutto privato, per cui doveva escludersi la sussistenza del rifugio politico e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Quanto alla lett. C) il tribunale ha condiviso la valutazione del Segretario generale delle Nazioni Unite aggiornato al 21 giugno 2017, nel quale si riferisce che le autorità nigeriane con l’aiuto dell’ONU hanno assunto una posizione di controllo nelle regioni esposte a violenza indiscriminata quali il delta del Niger. Peraltro la zona sud di provenienza del ricorrente non è caratterizzata da violenza generalizzata. Ciò risulta anche dal rapporto EASO 2017.

Il Tribunale ha escluso anche la protezione umanitaria sia per il difetto di credibilità riscontrato sia perchè non sono peraltro state allegate situazioni di vulnerabilità dovute a ragioni di salute, età, o instabilità politica o grave violazione dei diritti umani come emerso dalle fonti esaminate.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Ha resistito con controricorso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Le eccezioni d’illegittimità costituzionale relative al D.L. n. 13 del 2017, ovvero il difetto dei requisiti di straordinarietà ed urgenza e la violazione del principio costituzionalizzato del contraddittorio dovuta al rito camerale, sono state ritenute manifestamente infondate con orientamento costante di questa Corte (ex multis Cass. 17717 del 2017).

I primi due motivi relativi al merito sono radicalmente inammissibili in quanto formulati in modo intrinsecamente illogico in quanto il paese di origine del ricorrente viene individuato in diverse parti del ricorso nel Pakistan, (pag. 24, 32) con critiche alla valutazione diversa compiuta dal Tribunale. L’errato riferimento geografico non può pertanto ritenersi frutto di svista di carattere materiale, sia perchè ripetuto, sia perchè relativo al contenuto delle censure dei due motivi.

Il terzo motivo relativo alla protezione umanitaria è del pari inammissibile per radicale genericità, non contenendo critiche che colpiscono il contenuto della ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha espressamente motivato anche in relazione a tale misura.

Il ricorso in conclusione è inammissibile. Deve applicarsi il principio della soccombenza in relazione alle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 2100 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo così come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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