Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8593 del 03/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2017, (ud. 07/12/2016, dep.03/04/2017),  n. 8593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16539-2011 proposto da:

L.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 22/06/2010 r.g.n. 7/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato ILARIA FARES per delega verbale Avvocato GIANNI

EMILIO IACOBELLI;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato ROBERTO

PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per: estinzione in subordine

rigetto.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con sentenza del 10.6-22.6.2010 (nr. 484/2010) la Corte d’appello di Potenza respingeva l’appello proposto da L.A. nei confronti di Poste Italiane spa avverso la sentenza in data 11.12.2009 (nr. 2014/2009) del Tribunale di Potenza, che aveva rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice per la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dall’ 1-3-2002 al 30-4-2002 in ragione di:

“esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”.

La Corte territoriale condivideva la valutazione del giudice del primo grado, che aveva accolto la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso sollevata da Poste Italiane in ragione del tempo decorso tra la cessazione del contratto e la sua impugnazione stragiudiziale del 4 ottobre 2006 (oltre quattro anni), della accettazione senza riserve del TFR, della mancanza di una manifestazione di interesse della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.A. articolando tre motivi, illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso la società Poste Italiane.

La parte personalmente ha fatto pervenire atto di rinunzia al ricorso.

Poste Italiane spa ha preso atto della rinunzia alla pubblica udienza, accettandola.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la nullità dell’atto di rinunzia al ricorso, in quanto sottoscritto dalla sola parte e non anche dal suo difensore.

Questa Corte ha già affermato, con principio qui condiviso, che a tenore dell’art. 390 c.p.c. l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione è invalido e, quindi, inidoneo a produrre effetti ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal difensore (salvo che quest’ultimo non sia munito di mandato speciale a questo effetto) poichè la formalità della duplice sottoscrizione è prescritta “ad substantiam” (Cassazione civile, sez. 6, 20/01/2015, n. 901 in fattispecie di atto di rinunzia sottoscritto dal solo difensore e Cassazione civile, sez. 3, 26/03/2010, n. 7242 in ipotesi di atto di rinunzia sottoscritto personalmente dalla parte e non anche dal suo difensore).

Va tuttavia del pari ribadito l’orientamento (Cassazione civile, sez. 1, 07/03/2008, n. 6189; Cass. nr. 11821/1997) secondo cui la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per Cassazione sottoscritta solo dalla parte benchè inidonea, nonostante l’adesione del difensore del resistente, a determinare l’estinzione del giudizio documenta la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere.

Deve pertanto darsi continuità al principio di diritto secondo cui la rinuncia al ricorso per Cassazione, che non sia formalmente perfezionata per il difetto della sottoscrizione dell’avvocato del rinunciante, richiesta dall’art. 390 c.p.c., comma 2, può tuttavia rivelare l’intervenuta cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta mancanza d’interesse del ricorrente quando la controparte abbia aderito a tale atto o non si sia neppure costituita (Cass. n. 2103 del 1988).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere.

Le spese si compensano per la adesione di Poste Italiane spa alla rinunzia.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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