Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8591 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18684-2019 proposto da:

SICILIANA METALLI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5325/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La soc Siciliana Metalli srl impugnava la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, disconosceva l’agevolazione Irap anno 2004 per Euro 100.000 non avendo il contribuente provveduto alla dichiarazione e richiedeva l’ulteriore pagamento della somma di Euro 19.806,00 a titolo di omesso versamento Iva per il medesimo anno di imposta.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso ritenendo che spettasse al contribuente l’agevolazione Irap prevista dalla L.R. n. 21 del 2003, e che nessuna somma era dovuta a titolo di Iva; la sentenza veniva confermata dalla CTR che dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate per violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57; la Corte di Cassazione con sentenza n. 527 del 2017, annullava con rinvio sul presupposto dell’ammissibilità dell’appello.

3 II procedimento veniva riassunto dalla contribuente e la CTR in sede di rinvio accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio rilevando, per quanto di interesse in questa sede: a) che la cartella trovava giustificazione nel controllo automatico che aveva riscontrato la mancata indicazione nell’apposito del quadro IQ, alle voci normative regionali, del codice E5 che riguardava l’esenzione in esame; b) che, quanto al recupero dell’Iva, la società aveva provveduto a regolarizzare la posizione con apposito versamento

5. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si costituiva depositando controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per avere la CTR completamente omesso di motivare sui motivi per i quali la dichiarazione dei redditi Irap per l’anno 2005 non avrebbe potuto essere emendata in sede contenziosa.

1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, della L.R. Sicilia n. 23 del 2003, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che il Giudice di Appello ha erroneamente omesso di rilevare che l’errore formale commesso in sede di compilazione era emendabile in sede contenziosa.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR riconosciuto al contribuente il diritto all’agevolazione Irap anche in considerazione del fatto che l’Ufficio mai aveva posto in discussione la sussistenza di tale beneficio.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento degli altri due motivi.

2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

2.2 Nel caso in esame a fronte della cartella esattoriale che ha fondato la ripresa Irap sulla omissione da parte della Siciliana Metalli srl della indicazione in dichiarazione del codice E5 nel relativo quadro IQ, la contribuente, come risulta dalla lettura del ricorso nel giudizio di primo grado, dalle controdeduzioni in appello e dall’atto di riassunzione versati in atti nel presente giudizio ha sempre sostenuto la natura formale dell’errore, emendabile in sede contenziosa, che non poteva determinare il disconoscimento della dell’agevolazione Irap prevista dalla normativa della regione Sicilia anche in considerazione della non contestazione da parte dell’Agenzia della sussistenza in capo alla contribuente dei requisiti sostanziali che consentivano al contribuente di usufruire del beneficio fiscale.

2.3 Il thema decidendum devoluto ai giudici di appello era dunque quello di valutare se la violazione formale contestata a Siciliana Metalli srl poteva essere emendata e se la stessa precludeva al ricorrente di giovarsi dell’agevolazione di cui ricorrevano i presupposti sostanziali.

2.4 La CTR ha completamente omesso di trattare tale questione limitandosi a dare atto degli esiti del controllo automatizzato e della mancata indicazione nella dichiarazione dell’esenzione

3 Con il motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere i giudici di seconde cure rilevato la sanatoria dell’irregolarità ai fini Iva nonostante tale circostanza non fosse stata fatta oggetto di uno specifico motivo di ricorso in primo grado.

3.1 Il motivo è infondato in quanto, come evidenziato dalla impugnata sentenza, solo in nel giudizio di secondo grado l’Agenzia delle Entrata ha illustrato i motivi del recupero a tassazione dell’Iva dando modo alla contribuente, nelle controdeduzioni in appello, una volta resa edotta delle ragioni poste a sostegno della ripresa fisale, di confutare la pretesa dell’Ufficio chiarendo che l’Iva non era dovuta in virtù della documentata e non contestata attivazione della procedura di ravvedimento operoso.

In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e terzo motivo, del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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