Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8591 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 12/04/2010), n.8591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – est. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in Napoli, Via Giuseppe

Ribera, n. 1, presso l’avv. CUCINELLA Luigi Aldo, che lo rappresenta

e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 2437 cron.,

pubblicato il 17 aprile 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Onofrio FITTIPALDI;

udito l’avv. Luigi Aldo CUCINELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha con eluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 16 febbraio – 17 aprile 2007 la Corte d’Appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 3.670,00 in favore di R.L. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui instaurato dinanzi al T.A.R. della Campania e liquidava le spese giudiziali in complessivi Euro 370,00, con compensazione per un terzo tra le parti.

Contro il decreto ricorre per cassazione con sei motivi R. L..

Non ha presentato difese la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I sei motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria poichè investono tutti, sotto vari profili, il malgoverno delle spese giudiziali, liquidate, in difformità della nota spese, con riferimento alle tariffe stabilite per il procedimenti camerali e parzialmente compensate senza motivazione alcuna.

Le censure sono fondate poichè il procedimento volto alla liquidazione di un’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo ha natura contenziosa ed ad esso si applica la tariffa prevista per i procedimenti contenziosi dinanzi alla corte d’appello.

Parimenti fondata è la doglianza relativa alla immotivata parziale compensazione delle spese giudiziali poichè neppure dal complesso della motivazione del provvedimento impugnato si evincono le ragioni giustificative dell’esercizio della facoltà di compensazione da parte del giudice adito.

In conclusione il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il decreto impugnato dev’essere cassato limitatamente alla disciplina delle spese giudiziali, ferma ogni altra statuizione.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla disciplina delle spese giudiziali, e, ferma ogni altra statuizione, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 905,00 di cui Euro 385,00 per diritti ed Euro 420,00 per onorario e, per il giudizio di cassazione, in ulteriori Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorario, oltre al rimborso della spese generali ed accessori come per legge e ne dispone la distrazione in favore del l’avv. Luigi Aldo Cucinella antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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