Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8590 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18415-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ECOSISTEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO IZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1251/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Ecosistem srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro avverso l’avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale, ha accertato, per l’anno 2011 un maggior reddito ai fini Ires, Irap ed Iva con conseguente ripresa fiscale, avendo riscontrato l’indeducibilità dei costi di sponsorizzazione (in parte quelli in favore della Vigor Lamezia in toto quelli in favore dell’ASD di Lamezia Soccer) nonchè l’omessa rilevazione di interessi attivi (connessi ad un finanziamento soci in favore di Deca srl società partecipata dalla Ecosistem srl).

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento al disconoscimento dei costi per i contratti sponsorizzazione.

3. La sentenza veniva impugnata dalla Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Calabria rigettava l’appello principale ed accoglieva uno dei motivi dell’appello incidentale rilevando: a) che i costi sostenuti per il contratto di sponsorizzazione della soc. Vigor Lamezia erano da considerare spese di pubblicità e propaganda e quindi andavano integralmente dedotti; b) che, con riferimento al secondo contratto di sponsorizzazione, ricorrevano tutti i requisiti previsti dalla L. n. 289 del 2008, art. 90, comma 8, che qualifica come spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine e dei prodotti sino ad un importo di Euro 200.000 l’erogazione di denaro in favore di società dilettantistiche; c) che il prestito della società contribuente in favore della società madre era infruttifero e, quindi, non produttivo di interessi tassabili

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo deduce l’Agenzia la nullità della sentenza per motivazione apparente e per ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che la CTR sia incorsa nel vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto e il giudicato in quanto avrebbe esaminato il requisito dell’inerenza non devoluto al suo sindacato tralasciando di trattare della natura e delle finalità della spesa e avrebbe reso una motivazione del tutto apodittica nel ritenere inerenti le spese perchè i ricavi sarebbero genericamente migliorati.

1.2 Con il secondo motivo l’Ufficio ricorrente deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, in relazione all’agevolazione fiscale per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR non ha verificato, ai fini della deducibilità delle spese, che le stesse fossero provviste di requisiti di effettività ed inerenza dei costi.

1.3 Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 1815 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente desunto la natura non infruttifera del finanziamento soci attraverso la produzione dello statuto della Deca srl società percipiente il finanziamento

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Conviene riassumere quelli che sono i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia deducibilità dei costi del contratto di sponsorizzazione.

2.2 E contratto di sponsorizzazione è una figura negoziale atipica ricondotta dalla giurisprudenza al fenomeno attraverso il quale il prodotto o la denominazione di una impresa vengono accostati, dietro corrispettivo, a “beni o persone particolarmente noti od ammirati” ovvero ” ad enti o manifestazione o spettacoli” seguiti da un vasto pubblico (Cass. n. 1821 del 2009). Trattasi di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale il soggetto sponsorizzato si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria immagine o del proprio nome, per promuovere un marchio od un prodotto specificamente marcato, dovendo individuarsi la patrimonialità della prestazione dello “sponsee” nella affermata tendenza sociale alla valutazione economica dei diritti della personalità, quali il nome e l’immagine, in quanto normalmente connotati dalla concessione in “esclusiva” del loro utilizzo (Cass. n. 9880 del 1997; Cass. n. 7083 del 2006; Cass. n. 12801 del 2006).

2.3 Questa Corte ha puntualizzato la distinzione tra le spese di rappresentanza e le spese di pubblicità e propaganda, cui corrisponde un differente regime di deduzione e formazione del reddito, affermando che: “In tema di imposte sui redditi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108 (ex art. 74, comma 2) costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne la possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Pertanto, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale ” (Cass. n. 3433 del 2012; Cass. n. 8679 del 2011; Cass. n. 21270 del 2008; Cass. n. 9567 del 2007 confermate da Cass. n. 20154 del 2016 e Cass. n. 25021 del 2018).

2.4 In particolare si è osservato, nella medesima linea di pensiero, richiamando altresì l’onere della prova che compete al riguardo sulla parte, che “le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale” (cfr. Cass. n. 27482 del 2014; Cass. n. 14252 del 2014; Cass. n. 3433 del 2012).

2.5 Ciò premesso va rilevato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

2.6 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze in quanto la CTR, dopo aver ricostruito l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto, ha affermato, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che “..come documentato da parte appellata e già esposto in sede precontenziosa dalla stessa all’Amministrazione finanziaria i dati di bilancio dell’impresa sponsor sono migliorati (incremento del fatturato da 16,99 mln di Euro del 2010 a 21,27 mln di Euro del 2012) in coincidenza con la stipula del contratto di sponsorizzazione con la società sportiva ” Vigor Lamezia srl”, che militava nel 20102012 nel campionato calcistico Lega Pro: tali evenienze non sono smentite dall’Amministrazione Finanziaria che, semplicemente non le ha prese in considerazione”.

2.7 L’impugnata sentenza non è neanche inficiata dal vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto e giudicato in quanto i giudici di seconde cure hanno ben specificato come il concetto di inerenza dei costi sostenuti ai fini della sponsorizzazione è stato utilizzato sotto lo specifico profilo del concreto vantaggio ritratto dalla contribuente in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi.

3. Il secondo motivo non merita accoglimento.

3.1 La L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, stabilisce che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, art. 74, comma 2, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.

3.2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va data continuità, tale norma agevolativa ha introdotto “presunzione legale assoluta” circa natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, delle spese di sponsorizzazione col ricorrere delle seguenti condizioni: a) che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) che sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (cfr. Cass. n. 8981 del 2017, Cass. n. 14232 del 2017; Cass. n. 17973 del 2018; Cass. n. 26590 del 2018).

3.3 Orbene poichè, come riconosciuto dallo stesso Ufficio nel ricorso, non vi è dubbio alcuno circa l’effettività della prestazioni in virtù del contratto stipulato, dei versamenti di importi quantitativamente ricompresi nei limiti imposti dalla legge e della presenza del marchio aziendale nell’ambito delle manifestazioni cui ha partecipato l’ASD Lamezia Soccer, correttamente la CTR ha riconosciuto la deducibilità della spesa di sponsorizzazione.

4 Il terzo motivo è infondato.

4.1 Muovendo dal principio, ricavabile dall’art. 1815 c.c., secondo il quale la mancata pattuizione degli interessi che supera la presunzione di onerosità del mutuo può essere provata con qualsiasi mezzo, la CTR ha desunto la natura infruttifera del finanziamento erogato dal socio Ecosistemi srl alla Deca srI da una disposizione statutaria della partecipata che dispone che ” i finanziamenti dei soci si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto”. Nessuna pattuizione scritta degli interessi è risultata dagli accertamenti effettuati.

4.2 Ciò premesso in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. n. 23940 del 2017, Cass. n. 23940; Cass. n. 2707 del 2004).

5. Ne consegue il rigetto del ricorso.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.800 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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