Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8590 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 14/04/2011), n.8590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8589-2010 proposto da:

SIEM – SOCIETA’ IMMOBILIARE EURO MEDITERRANEA SRL (OMISSIS) in

persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato PARROTTA DOMENICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MINASI ELIO, giusta procura a

liti a margine del ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2735/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 23.9.08, depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Presidente Relatore Dott.

FERNANDO LUPI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di Cassazione con sentenza n. 2735/09 ha rigettato l’appello della SIEM, Società Immobiliare Euro Mediterranea nei confronti dell’Agenzia del Territorio. Confermando che la previsione in contratto della possibilità per il concedente il mutuo di recedere anche prima dei diciotto mesi escludeva che lo stesso potesse qualificarsi a medio lungo termine e la spettanza dell’agevolazione sulle imposte ipotecarie prevista per questo tipo di contratti. Nella motivazione rilevava l’inammissibilità di questioni che proposte con memoria perchè nuove e perchè di merito. Ha proposto ricorso per revocazione affidato ad un motivo la contribuente, si è costituita con controricorso l’Agenzia del Territorio.

Con il motivo si prospetta come errore revocatorio la circostanza di avere ritenuto pattuita la facoltà di recesso ad nutum della Società contenuta un allegato erroneamente unito al contratto, pattuizione nulla ed in contrasto con il contenuto del contratto stesso.

Il motivo è inammissibile per due ragioni. Il punto controverso non è un fatto ma l’interpretazione di un contratto e l’errore su di esso è errore sulla interpretazione di clausole contrattuali, ben diverso dall’errore revocatorio che è errore di percezione. Non si contesta infatti che nell’allegato al contratto vi fosse la clausola di recesso ad nutum, ma si deduce che questa fosse nulla ed incompatibile con il complessivo contratto, questione evidentemente di interpretazione del contratto e non di lettura del medesimo.

Inoltre la questione è stata dedotta nel giudizio di cassazione con la memoria ex art. 378 c.p.c. e su di essa la sentenza ha pronunciato, circostanza che esclude la deducibilità della stessa in sede revocatoria a sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ultima porte.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilità ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro duemila di onorario oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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