Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 859 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 859 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 12937-2009 proposto da:
IMMOBIL MARCHE SRL in persona dell’Amministratore
Unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9, presso lo
studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SERI MANUEL
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 17/01/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 26/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 16/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il ricorrente l’Avvocato SERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

GIOVANNA C. SAMBITO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR delle Marche, con sentenza n. 26/7/08, depositata
il 16.4.2008, ha rigettato, dopo averli riuniti, i ricorsi proposti
con i quali erano state recuperate a tassazione le ordinarie
imposte di registro, ipotecaria e catastale versate in misura
ridotta ex art. 1, co 5 della tariffa allegata al dPR n. 131 del
1986. I giudici d’appello hanno escluso la sussistenza dei
presupposti per l’agevolazione, non essendo i venditori soggetti
IVA, di tal chè le relative cessioni erano escluse dall’ambito di
operatività di detta imposta e non esentate, con conseguente
spettanza dell’imposta proporzionale di registro.
La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, con tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione
all’art. 360, 1° co, n. 5 cpc, l’insufficienza della motivazione, per
avere la CTR reputato di adottare una interpretazione
rigorosamente letterale, senza considerare che la ratio legis
imponeva un’interpretazione adeguatrice e costituzionalmente
orientata della disposizione agevolativa. 2. Il motivo è
inammissibile. Esso deduce, infatti, una censura motivazionale in
diritto (in relazione al contenuto ed all’ambito di applicazione
del beneficio) che è irrilevante ai fini della cassazione della

i

dalla S.r.l. Immobil Marche avverso gli avvisi di liquidazione

sentenza, potendo questa Corte procedere, ex art 384 cpc, a
correggere, sostituire o integrare la motivazione di una sentenza
che sia, comunque, pervenuta all’esatta soluzione del problema
3. Col secondo motivo, la ricorrente formula analoga
doglianza in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, deducendo la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 5 0 co, della tariffa
allegata al dPR n. 131 del 1986, in combinato disposto con l’art
10 co 1 n. 8 bis del dPR n. 633 del 1972, nonché 12 preleggi.
Correttamente interpretata, afferma la ricorrente, la norma
introduce un’agevolazione di natura soggettiva con finalità
economiche di mercato, indipendentemente dalla qualità di
soggetto passivo IVA del cedente.
4. Col terzo motivo, la ricorrente solleva, in subordine, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 5 0 co, della
tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986, in riferimento all’art 3
Cost. ed ai principi di non arbitrarietà, razionalità, logicità e
ragionevolezza: l’applicazione dell’aliquota dell’I% ai soli casi
di imprese che acquistano da cedenti soggetti passivi IVA
costituisce un’ingiusta ed ingiustificata discriminazione rispetto
alle imprese che si trovano ad acquistare da privati.
5. I due motivi, che, per la loro connessione, vanno
congiuntamente esaminati, sono infondati. 6. L’art. 1, comma 5
della Tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986, introdotto dal D.L.
n. 669 del 1996, art. 3, co 14, conv. nella L. n. 30 del 1997,

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giuridico affrontato.

dispone che va applicata l’aliquota dell’I% “se il trasferimento
avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente
dalla imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre
confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale della attività esercitata la rivendita di beni immobili, a
condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende
trasferirli entro tre anni”. 7. L’art. 10, co 1, n. 8 bis) del decreto
IVA nel testo modificato dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art.
10, comma 4, lett. c) conv. in L. 8 agosto 1996, n. 425,
applicabile ratione temporis, a sua volta, dispone che: sono
esenti dalla imposta “le cessioni di fabbricati, o di porzioni di
fabbricato, a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi
di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della
legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita
dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”. 8. Questa Corte
ha già ritenuto (cfr. Cass. n. 5835 del 2011) che in tanto tale
esenzione può trovare applicazione in quanto si sia in presenza
di un’operazione economica che, altrimenti, sarebbe soggetta ad
IVA, perchè resa, per quanto qui interessa, da soggetti passivi
del tributo. 9. Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che gli
acquisti operati dalla contribuente (pacificamente da potere di

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1972, n. 633, art. 10, comma 1, numero 8 bis, ed è effettuato nei

persone fisiche non soggette ad IVA) possano beneficiare
dell’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa
dell’1%, ai sensi dell’art. 1, co 1, della Tariffa allegata al dPR n.

nel caso di trasferimenti immobiliari che siano “esenti” dall’IVA,
e dato che, in materia di IVA, occorre distinguere la “non
imponibilità” dell’operazione dalla “esenzione d’imposta”, in
quanto nel primo caso manca del tutto il presupposto impositivo,
mentre nel secondo caso tale presupposto esiste, ma per scelta
del legislatore non viene applicata l’imposta (cfr. Cass. n. 5835
del 2011 cit.).
10. La tesi della ricorrente -secondo cui il beneficio
sarebbe diretto a favorire tutte le imprese immobiliari che
acquistino fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione
abitativa e si impegnino, in seno all’atto d’acquisto, a ritrasferirli
entro tre anni- non trova base nel dettato normativo, che
espressamente subordina la fruizione dell’aliquota dell’ 1%
all’esenzione IVA: piuttosto che prospettare un’interpretazione
adeguatrice della norma agevolativa la ricorrente finisce col
chiederne la parziale abrogazione, senza tener conto che, anche,
in base all’invocata relazione governativa al DL 669 del 1996 che ha introdotto il beneficio- l’intento di “mitigare il regime
gravante sul settore immobiliare, rivelatosi eccessivamente
gravoso in conseguenza dei provvedimenti di recente adottati
con il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con

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131 del 1986, dato che tale beneficio è accordato dalla legge solo

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.425” è, in concreto,
riferibile alle cessioni di immobili ad uso abitativo diverse da
quelle soggette ad IVA (tali sono quelle di prima immissione sul

imprenditori (e semprecchè il cessionario dichiari che intenda
rivendere entro tre anni). 11. Il caso, qui in rilievo, dell’acquisto
da •o s ss di un privato in favore di un’impresa del settore non è,
quindi, contemplato, in quanto siffatta vicenda traslativa risulta
del tutto estranea alla applicazione della imposta sul valore
aggiunto (e della relativa esenzione prevista dal D.P.R. n. 633
del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis), difettando il requisito
soggettivo di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 1 e art.
5, comma 1.
11. I dubbi d’illegittimità costituzionale della disposizione
in esame, sollevati dalla ricorrente, sono manifestamente
infondati. La differenza tra acquisti esenti dall’IVA, ed
operazioni non imponibili, e, dunque, la soggezione di
un’operazione commerciale al regime dell’IVA o l’esclusione da
esso giustifica la diversa imposizione, e basta ad escludere
l’irrazionalità o l’arbitrarietà della norma, attesa l’ampia
discrezionalità riservata al legislatore nell’individuazione dei
presupposti per il godimento di agevolazioni (Cass. 1105 del
2008; 16248/07, 4620/03, 3971/02). 12. L’effetto distorsivo di
natura economica che la ricorrente ritiene generato dalla esposta
interpretazione della norma non ha alcuna rilevanza “sotto il

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mercato dei fabbricati) intercorse, beninteso, tra soggetti

PSENTI DA ZEGISTRAZIONE
Al SENSI DEL

profilo costituzionale” perché costituisce il prodotto della scelta
insindacabile del legislatore che non è tenuto ad estendere
agevolazioni e benefici tributari a casi, che, come nella specie,
13. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. 14. Le spese
vanno compensate tra le parti, in considerazione della novità
delle questioni affrontate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.

siano privi della necessaria omogeneità.

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