Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8589 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4282-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.E.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 451/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.M.E.A. impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Sud sostenendo di non aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale e della prodromica comunicazione di irregolarità D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Molise dichiarava inammissibile l’appello in quanto l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado sarebbe stato tardivamente notificato all’appellato.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

6 La Corte disponeva l’acquisizione del fascicolo di merito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il motivo d’impugnazione l’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente dichiarato la tardività dell’appello dell’Agenzia.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 20, comma 2, e art. 16, comma 3, l’atto di appello può essere notificato a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

2.2 Ciò premesso, risulta accertato che, poichè la sentenza di primo grado è stata notificata in data 16.11.2015, il termine per la proposizione dell’atto di appello andava a spirare in data 15.1.2016 mentre, secondo quanto ricostruito dalla CTR, la notifica risultava essere stata effettuata il successivo 2/2/2016.

2.3 Si precisa nel passaggio motivazionale della decisione che “A nulla rileva che l’Ufficio abbia tentato di effettuare la notifica a mezzo Poste Italiane presso l’ufficio postale in data (OMISSIS), ultimo giorno utile, in quanto la relativa notifica non è andata a buon fine anche e soprattutto perchè inviata erroneamente al domicilio del contribuente e non a quello eletto presso il difensore. Consapevole dell’errore in cui era incorso l’Ufficio ha poi tentato di porvi inutilmente riparo effettuando la notifica al domicilio eletto e avvalendosi del messo conciliatore allorchè il termine utile era irrimediabilmente scaduto”

2.4 La ratio decidendi dell’impugnata sentenza si fonda, quindi, sul fatto che la notifica avviata l’ultimo giorno utile (il 15.1.2016) sia stata effettuata mediante invio della raccomandata non all’indirizzo del domiciliatario bensì presso quello del contribuente. Al contrario risulta dagli atti che l’atto di appello è stato avviato per la notifica tramite raccomandata nr (OMISSIS) depositata presso l’ufficio postale il (OMISSIS) (come risulta dalla distinta delle raccomandate recante timbro-datario a secco dell’Ufficio Postale e dall’avviso di ricevimento, riprodotto nel ricorso, che fa riferimento ad una raccomandata avente lo stesso numero di quella contenuta nella distinta) ed indirizzata al domiciliatario del contribuente, la Dott.ssa D.G.A.M.G. con Studio in (OMISSIS), difensore del D.M. anche nel giudizio di appello come si evince dall’intestazione della sentenza.

2.4 Poichè non era stato possibile il recapito del plico per irreperibilità del destinatario l’Agenzia ha rinnovato allo stesso indirizzo la notifica che questa vola ha avuto esito positivo con la ricezione dell’atto da parte dell’interessata in data (OMISSIS).

3 Consegue all’accoglimento del ricorso la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra e provveda alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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