Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8588 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 07/05/2020), n.8588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27760/2012 proposto da:

I.G.E., avvocato patrocinante in Cassazione,

rappresentato e difeso da se medesimo e domiciliato presso il

proprio studio in Roma, via Panama, n. 74, il quale dichiara di

voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di Fax (OMISSIS),

nonchè all’indirizzo p.e.c. gianniemilio i..studiolegale

i..com;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.

362/1/12 pronunciata l’11.6.2012 e depositata il 2.7.2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.11.2019 dal Consigliere Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’avvocato I.G.E. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento la cartella esattoriale con cui, a seguito di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 13.933,00 a titolo di IRPEF per l’anno 2005, oltre sanzioni e interessi. Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione adita.

2. Anche l’appello interposto dal contribuente veniva rigettato parzialmente con sentenza n. 362/1/12, pronunciata l’11.6.2012 e depositata il 2.7.2012, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che confermava la pretesa erariale, dichiarando tuttavia non dovute le sanzioni in quanto non ravvisava alcuna colpa nel comportamento inadempiente del contribuente medesimo.

3. Avverso tale decisione l’avv. I. ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. L’agenzia delle entrate, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c..

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 19.11.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione delle norme fondamentali di cui al T.U.I.R., art. 22 e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 25 e 64, in combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35”, lamentando di non avere alcuna tutela del proprio diritto di difesa essendo costretto a subire l’imposizione di un sostituto di imposta senza alcuna forma di tutela preventiva per l’ipotesi di inadempienza del medesimo, restando esposto, in qualità di debitore solidale, alla richiesta di un pagamento che in realtà egli ha già eseguito nel momento stesso in cui ha subito la ritenuta. Con gli altri motivi deduce vari vizi di legittimità della sentenza impugnata.

2. Il primo motivo è fondato e va accolto.

3. Con sentenza 12.4.2019, n. 10378, le Sezioni unite di questa Corte, chiamate a decidere se, in tema di versamento di imposte, il contribuente sia o meno tenuto in solido con il sostituto che, pur avendo operato le ritenute sul corrispettivo, non abbia poi versato l’acconto, debba subire gli effetti della riscossione in forza del D.P.R. n. 602 cit., art. 35, hanno risolto il contrasto, superando il precedente orientamento della esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito – fondata sul presupposto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosse unica, sia per il sostituto, sia per il sostituito; e che, alla stessa, fosse perciò “in origine” tenuto in via solidale anche il sostituito, in applicazione dell’art. 1294 c.c., – affermando il principio secondo cui “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dal D.P.R. n. 602, art. 35, è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

4. Il ricorso va pertanto accolto, mentre restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

5. Le spese di giudizio dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione della novità della soluzione adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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