Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8587 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30939-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPONIO, 8,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1475/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.G. aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 1999, redatto con metodo sintetico, con il quale erano stati qualificati come maggiori ricavi non dichiarati e ripresi a tassazione gli importi versati in un conto corrente bancario, aperto presso il Banco di Napoli e cointestato allo stesso contribuente ed alla moglie, sul quale confluivano i redditi percepiti per canoni di locazione ed utili da partecipazioni societarie.

Il contribuente aveva dedotto che le somme versate provenivano da altri conti correnti bancari dei quali egli aveva la disponibilità e dai quali pertanto prelevava somme che poi, dedotto quanto necessario per i bisogni familiari, riversava il conto oggetto dell’accertamento. La provvista dei versamenti pertanto proveniva, secondo il ricorrente, da un conto aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro, sul quale venivano accreditati i proventi della sua attività di intermediazione finanziaria; oltre che da un ulteriore conto aperto presso il Monte dei Paschi di Siena, sul quale confluivano le indennità relative alle cariche pubbliche ricoperte dal contribuente.

La Commissione tributaria provinciale di Latina ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che non vi fosse corrispondenza tra i prelievi effettuati da uno dei conti del contribuente ed i versamenti eseguiti su quello oggetto dell’accertamento.

La sentenza del giudice di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. V, 22 marzo 2017, n. 7261), ed a seguito di riassunzione, la Commissione tributarla regionale del Lazio – sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 1475/19/2019, depositata il 13 marzo 2019, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, confermando il recupero a tassazione per quei versamenti, sul conto cointestato presso il Banco di Napoli, oggetto dell’accertamento, non preceduti da prelevamenti dal conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro, ritenuti pertanto dal giudice a quo non giustificati dal contribuente.

Propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il contribuente; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., per avere il giudice del rinvio violato, sotto molteplici profili, il principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza di cassazione con rinvio n. 7261 del 22 marzo 2017. In particolare, il ricorrente lamenta che non è stato accertato dal giudice del rinvio se i versamenti sul conto “di valuta” presso il Banco di Napoli, oggetto dell’accertamento, fossero stati preceduti da corrispondenti prelevamenti da tutti i conti “di provvista”, e quindi anche da quello presso il Monte dei Paschi di Siena, e non solo da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro, al quale soltanto si riferisce la motivazione della sentenza d’appello emessa in sede di rinvio.

Inoltre, il ricorrente lamenta che il giudice di rinvio ha altresì omesso di valutare la natura “familiare” del conto corrente cointestato presso il Banco di Napoli, oggetto dell’accertamento, e quindi non ha accertato se i versamenti su quest’ultimo conto fossero imputabili al solo contribuente o, ed in che misura, ad ulteriori redditi familiari. Ancora, secondo il ricorrente il giudice del rinvio neppure ha accertato se, ed in che misura, la discrasia quantitativa tra i prelevamenti dagli altri conti ed i versamenti su quello accertato fosse giustificata dalla previa deduzione, dalle somme prelevate, di quanto necessario per le ordinarie esigenze della famiglia del contribuente, con conseguente riversamento dei minori importi residuati.

2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38; artt. 2697,2727 e 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato che i versamenti non proceduti da prelevamenti corrispondenti siano non giustificati e costituiscano pertanto imponibile non dichiarato dal contribuente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato che i versamenti non proceduti da prelevamenti corrispondenti siano non giustificati e costituiscano pertanto imponibile non dichiarato dal contribuente.

4. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.

La sentenza rescindente di questa Corte (Cass., Sez. V, 22 marzo 2017, n. 7261) ha accolto i primi quattro motivi del ricorso per cassazione del contribuente, tutti inerenti il vizio di motivazione in ordine alle giustificazioni addotte dal contribuente, così motivando, ai punti 7 ed 8: ” 7. (…) Invero, ribadito che in tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37 e ss., ad avvalersi delta “prova per presunzione”, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare (con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare l’efficacia presuntiva dei fatti addotti dall’ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano), nella fattispecie occorreva verificare se i versamenti giustificati dal contribuente come sostanziali giroconti (rispetto alla provvista tratta dal conto presso la BNL o dalla banca MPS – previa deduzione degli importi spesi per le ordinarie esigenze di vita del nucleo familiare -) non appaiono con certezza significativi di un reddito non dichiarato, fermo restando che l’onere della prova liberatoria, per il contribuente, si commisura alla natura ed alla consistenza degli elementi indiziari contrari impiegati dall’amministrazione.

E dunque, perchè la mancanza di riscontro, tra i prelevamenti ed i versamenti, trovi logica capacità di supporto degli indizi utilizzati dall’Ufficio, in primo luogo occorre comprendere se gli importi usciti dal conto BNL siano superiori a quelli versati sul conto del Banco di Napoli e, in caso positivo verificare se la differenza sia o meno compatibile, anche in relazione al dato temporale, con le ordinarie esigenze di vita, nella misura in cui non siano state addotte spese straordinarie.

La motivazione in relazione a tali elementi di fatto non risulta dunque adeguata e per tale ragione il motivo di ricorso va accolto.

8. L’accoglimento del motivo n. 4 comporta anche l’accoglimento dei primi tre motivi, tutti inerenti il vizio di motivazione in ordine alle giustificazioni addotte dal contribuente.”.

Dalla motivazione della sentenza qui impugnata emerge che l’appello dell’Ufficio è stato accolto senza alcuna considerazione delle giustificazioni dei prelevamenti fornite dal contribuente in ordine alla natura di “sostanziali giroconti” delle movimentazioni in uscita relative al conto corrente “di provvista” acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, alle quali pure si riferiva esplicitamente la pronuncia di cassazione con rinvio di questa Corte.

Allo stesso modo, dalla motivazione della sentenza qui impugnata non emerge che sia stato condotto alcun accertamento in ordine alle giustificazioni del contribuente relativamente alla natura cointestata e “familiare” del conto di valuta, con la conseguente verifica della riconducibilità dei versamenti accertati al solo ricorrente o a terzi familiari. Anche tale circostanza, infatti, era stata investita dal precedente ricorso per cassazione del contribuente, con il terzo motivo, accolto dalla sentenza di cassazione con rinvio già citata (Cass., Sez. V, 22 marzo 2017, n. 7261, punti 3, 7 ed 8).

Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non evidenzia che il giudice del rinvio abbia verificato, laddove non vi fosse corrispondenza quantitativa tra prelevamenti da altri conti e versamenti su quello accertato, per difetto di questi ultimi, ” se la differenza sia o meno compatibile, anche in relazione al dato temporale, con le ordinarie esigenze di vita, nella misura in cui non siano state addotte spese straordinarie.” Tale accertamento analitico, la cui necessità è stata espressamente individuata dalla sentenza di cassazione con rinvio, non è infatti equivalente a quello parziale (perchè relativo solo al conto di provvista presso la BNL) e per masse di prelevamenti e versamenti rassegnato nella decisione qui impugnata, privo di riferimenti puntuali alle spese per le esigenze ordinarie o straordinarie di sostentamento di cui alla precedente decisione di questa Corte.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, mentre restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo.

Infatti, il discostamento della sentenza impugnata dai criteri indicati nella precedente sentenza di cassazione con rinvio di questa Corte incide (per quanto in particolare riguarda sia l’omesso accertamento delle esigenze di spesa familiare, sia la mancata considerazione della natura cointestata e familiare del conto “di valuta”) sull’intera materia dell’accertamento.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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