Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8587 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 12/04/2010), n.8587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – est. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato in Napoli, Via Giuseppe

Ribera, n. 1, presso l’avv. CUCINELLA Luigi Aldo, che lo rappresenta

e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 1968 cron.,

pubblicato il 4 aprile 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Onofrio FITTIPALDI;

udito l’avv. Luigi Aldo CUCINELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha con eluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 10 gennaio – 4 aprile 2007 la Corte d’Appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 2.169,00 in favore di U.A. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui instaurato dinanzi al T.A.R. della Campania dichiarando irripetibili le spese giudiziali in considerazione del fatto che l’Amministrazione convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ne aveva provocato l’esborso.

Contro il decreto ricorre per cassazione con due motivi U. A..

Non ha presentato difese la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, che sono suscettibili di trattazione unitaria, il ricorrente si duole della mancata condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese giudiziali sia sotto il profilo della violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., sia sotto quello del vizio di motivazione.

La censura è fondata sotto il profilo della dedotta carenza motivazionale perchè il giudice ha la facoltà di disporre la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali ovvero, come nella specie, di dichiarare irripetibili le spese sostenute dalla parte vittoriosa nella contumacia di controparte semprechè fornisca corretta e adeguata motivazione della sua decisione.

Nella specie la motivazione addotta non è accettabile nè dal punto di vista giuridico nè da quello logico poichè la mancata costituzione in giudizio del convenuto non implica di per sè acquiescenza alle pretese dell’attore e, se può rendere meno dispendioso in concreto l’esercizio processuale del diritto di costui, non per questo comporta che i costi di tale esercizio debbano restare a suo carico.

Nè vale, in un simile caso, invocare, in luogo del principio di soccombenza, il criterio di imputazione delle spese processuali a chi al processo ha dato causa poichè la necessità del privato di ricorrere al giudice per conseguire l’indennizzo a lui spettante per la non ragionevole durata del processo deriva pur sempre da carenze organizzative dell’amministrazione della giustizia, indipendentemente dal fatto che l’Amministrazione convenuta scelga di non costituirsi nel giudizio di equa riparazione che ne consegue (Cass. 22 gennaio 2010, n. 1101).

In conclusione il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente il decreto impugnato dev’essere cassato limitatamente alla disciplina delle spese giudiziali, ferma ogni altra statuizione.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla disciplina delle spese giudiziali, e, ferma ogni altra statuizione, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 905,00 di cui Euro 385,00 per diritti ed Euro 420,00 per onorario e, per il giudizio di cassazione in ulteriori Euro 1000,00, di cui Euro 900,00 per onorario, oltre al rimborso della spese generali ed accessori come per legge e ne dispone la distrazione in favore del l’avv. Luigi Aldo Cucinella antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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