Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8586 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30937-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPONIO, 8,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1477/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.G. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta dell’anno 2001, redatto con metodo sintetico, con il quale venivano ripresi a tassazione gli importi risultanti da versamenti su un conto corrente riferibile allo stesso contribuente, ma cointestato alla moglie, qualificando i versamenti come maggiori ricavi.

II contribuente aveva dedotto che i versamenti avevano per oggetto somme prelevate da altri conti correnti a lui riconducibili, sui quali venivano accreditate le somme derivate dalla sua attività di intermediazione finanziaria e le indennità che riceveva per aver ricoperto delle cariche pubbliche; ovvero provenivano da canoni di locazione ed utili da partecipazioni societarie.

Pertanto, secondo il ricorrente, si trattava del mero riversamento previo il parziale impiego per le spese necessarie per la famiglia- su un conto cointestato e sul quale affluivano altri redditi familiari, di somme prelevate da altri conti correnti, quindi non sintomatiche di ulteriore ricchezza non dichiarata ai fini fiscali.

La Commissione tributaria provinciale di Latina ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che non vi fosse corrispondenza quantitativa tra i prelievi effettuati da uno dei conti del contribuente ed i versamenti eseguiti su quello oggetto dell’accertamento.

La sentenza del giudice di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. V, 22 marzo 2017, n. 7259.), ed a seguito di riassunzione, la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 1477/19/2019, depositata il 13 marzo 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Propone ora nuovo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il contribuente; l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., per avere il giudice del rinvio violato il principio di diritto enunciato dal giudice rescindente.

Premette il ricorrente di avere interesse ad impugnare per gli eventuali riflessi della decisione su altri giudizi, aventi ad oggetto altre annualità di imposta.

Nel merito, il ricorrente evidenzia che il giudice del rinvio ha dato attuazione al solo punto 10 della decisione del giudice rescindente, attinente all’accoglimento del motivo di ricorso per violazione di legge. Tuttavia, secondo il ricorrente, il giudice di legittimità avrebbe accolto il ricorso anche in relazione ad ulteriori motivi, per insufficiente motivazione in ordine ad alcuni fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse del ricorrente.

Il ricorrente è difatti risultato totalmente vittorioso nel giudizio di rinvio, essendo stato definitivamente rigettato l’appello dell’Ufficio, senza che quest’ultimo abbia impugnato tale statuizione.

Va, pertanto, riaffermato il principio, costantemente riaffermato, secondo cui l’interesse all’impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass., Sez. VI, 25 settembre 2020, n. 20309; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3991; Cass., Sez. V, 26 luglio 2019, n. 20342; Cass., Sez. U., 19 maggio 2008, n. 12637).

Solo per completezza va peraltro osservato che, comunque, il ricorso sarebbe infondato nel merito, avendo il giudice del rinvio, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, valorizzato quanto indicato al punto 7 della sentenza rescindente, verificando se gli importi prelevati dal conto di formazione della provvista fossero superiori a quelli versati sul conto oggetto di accertamento, con conseguente accertamento dell’esistenza di “ragionevoli indizi che valgono a giustificare i redditi contestati al contribuente e, dunque, non legittimamente ripresi a tassazione”.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di difese effettive da parte della controricorrente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

 

 

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