Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8586 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 12/04/2010), n.8586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6729/2007 proposto da:

D.M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso

Luigi giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

28/02/2006, n. 50313/05 R.G.A.D.;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LIBERTINO ALBERTO RUSSO che chiede che la Corte di Cassazione, in

Camera di consiglio accolga per quanto di ragione il ricorso per

manifesta fondatezza.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

D.M.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma, dep. il 28.2.06, con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato ex L. n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 2000,00 in favore di essa ricorrente per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi per due gradi innanzi al giudice del lavoro e durato quattro anni per ciascuno dei gradi di giudizio.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole di quattro anni sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni due e di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.

Con il primo motivo di ricorso contesta la determinazione del periodo di eccessiva durata.

Lo stesso è manifestamente infondato poichè la Corte d’appello ha tenuto conto della natura previdenziale della controversia riconoscendo per il primo grado una durata ragionevole di anni due anzichè tre che costituisce il parametro medio normale stabilito dalla Cedu.

Con il secondo, il quarto ed il quinto ed il sesto motivo di ricorso il ricorrente contesta il decreto impugnato in ordine alla liquidazione del danno sostenendone l’insufficienza sotto diversi profili tra cui il discostamento dai parametri Cedu, la irrilevanza del modesto valore della controversia e la necessità di liquidare il danno in relazione alla durata complessiva del processo e non solo al periodo eccedente la durata ragionevole.

I motivi sono manifestamente fondati nei limiti di seguito indicati.

La modesta entità economica della controversia giustifica un moderato discostamento dai parametri Cedu, purchè ciò avvenga in limiti ragionevoli. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto essendosi liquidati 500,00 Euro per anno di ritardo in luogo dei mille previsti dai parametri Cedu con un ingiustificato ed eccessivo discostamento da questi ultimi In relazione a tale aspetto le censure vanno accolte.

Vanno invece respinte in riferimento alla richiesta di liquidazione per l’intera durata del processo poichè il danno non patrimoniale può essere liquidato solo in relazione alla durata eccessiva come prescritto dalla L. n. 89 del 2001.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il sesto motivo di duole del regime delle spese di giudizio.

Il motivo è assorbito dovendosi riliquidare le spese dell’intero giudizio.

Con il settimo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille a millecinquecento salvo limitato discostamento in più o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno , per cui ,se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Il ricorso va in conclusione accolto nei termini di cui sopra.

Il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione al motivo accolto e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con la conseguente condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo determinato in Euro 3000,00, sulla base di una durata eccessiva di anni quattro e di un risarcimento di Euro 750,00 per anno di ritardo in ragione della accertata modestia della posta in gioco, con gli interessi legali dalla domanda. Il Ministero va condannato altresì al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano per il presente giudizio nella misura della metà in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo nella misura di Euro 3000,00 oltre interessi legali dalla domanda delle spese nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura della metà, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate per l’intero in Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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