Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8586 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 07/05/2020), n.8586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22982/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

LUCANA TRACTORS S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco

d’Ayala Valva del Foro di Roma con domicilio eletto presso lo studio

del medesimo difensore, in Roma, viale Parioli, n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata n. 52/1/12 pronunciata il 26.3.2012 e depositata il

2.4.2012

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.11.2019 dal Consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Lucana Tractors S.r.l. impugnava con separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare a tassazione per IRES, IRAP ed IVA i ricavi realizzati nel 2004 e nel 2005.

2. La C.T.P. respingeva i ricorsi previamente riuniti.

3. La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, dato atto della definizione agevolata per le imposte relative al 2004, con sentenza n. 52/1/12, pronunciata il 26.3.2012 e depositata il 2.4.2012, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente ed annullava l’avviso di accertamento per il 2005, rilevando che la società contribuente aveva assolto all’onere di documentare la reale esistenza delle operazioni cui si riferivano le fatture che l’ufficio aveva ritenuto fittizie.

4. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza anzidetta.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19.11.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), “illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo” rilevando che la CTR aveva erroneamente ritenuto di escludere “la particolare fattispecie di falsa fatturazione” trattandosi di beni e servizi fatturati dalla società a terzi che andavano ad incrementare il reddito e non a coprire costi, mentre in realtà le fatture incriminate non erano state emesse dall’appellante ma da terzi sì da creare una “provvista” di IVA che la società indebitamente avrebbe potuto detrarre.

1.1. La censura appare fondata.

1.2. E’ indubbio che trattasi di errore logico e non meramente apparente (come asserito nel controricorso) in cui è incorsa la C.T.R. nel ritenere che le fatture incriminate siano state emesse dalla Lucana Tractors, anzichè da terzi al fine di consentire alla medesima di comprimere il risultato reddituale e di detrarre indebitamente l’IVA sugli importi fatturati. Come affermato in giurisprudenza, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti la falsità della documentazione è evidentemente preordinata all’evasione dell’IVA (cfr. Cass. 19078/2009).

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.” lamentando che la C.T.R. aveva ritenuto che gli elementi raccolti dall’Amministrazione Finanziaria cui spettava l’onere di fornire la prova della inesistenza delle operazioni non erano sufficienti a dimostrare la falsità delle operazioni stesse.

2.1. Anche tale motivo è fondato.

2.2. L’affermazione della C.T.R. contrasta infatti con l’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui, qualora l’Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’IVA documentata da fatture, perchè relativa ad operazioni inesistenti, va recuperata a tassazione l’imposta irritualmente detratta se il contribuente non prova l’effettiva esistenza delle operazioni documentate dalle fatture (cfr. da ultimo Cass. n. 26453/18).

2.3. In ogni caso, attenendo la contestazione a deduzione di costi, la prova idonea a dimostrare “l’effettiva e reale” esistenza delle corrispondenti deve essere fornita dal contribuente.

3. Con il terzo motivo l’Agenzia deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32” e con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “insufficiente e contraddittoria motivazione”, lamentando che la C.T.R. in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58 aveva consentito alla società di depositare memorie e documenti oltre i termini previsti dalla disposizione citata (art. 32).

3.1. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in deroga a quanto disposto dall’art. 345 c.p.c., consente alle parti di produrre nuovi documenti, ma detta facoltà deve comunque essere esercitata nei termini e nei modi stabiliti dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, il quale rinvia alle disposizioni applicabili in primo grado, rendendo applicabile l’art. 32, in base al quale il deposito di documenti deve avvenire nei venti giorni liberi prima della data di trattazione ed il deposito di memorie illustrative deve avvenire fino a dieci giorni prima dell’udienza.

3.2. Va poi rimarcato che il termine in questione vale per la prima fissazione e non viene riaperto a seguito di rinvii tecnici, quali impedimenti della parte o del difensore ovvero necessità istruttorie, cosicchè la documentazione e le memorie presentate dopo la scadenza del termine, seppure non espunte, non possono essere prese in considerazione da parte del giudicante, neppure se la controparte non eccepisca il mancato rispetto del termine che non viene sanato dall’acquiescenza della controparte (cfr., fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 29087/18; n. 23871/19).

3.3. Alla stregua di tali considerazioni è evidente che la decisione in gran parte fondata sulla documentazione, depositata oltre i termini di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 58 e 32, non può essere confermata.

4.1. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio degli atti al giudice a quo, in diversa composizione, perchè provveda in conformità ai principi enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA