Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8585 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4146/2016 proposto da:

COMUNE di ISCHIA, (P.I. (OMISSIS)), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE

VITOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO PUCA e dal Dott. DOMENICO FAIA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9833/28/2015, emessa l’11/05/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 9/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 9833/28/15, depositata il 9 novembre 2015, non notificata, la CTR della Campania ha accolto l’appello proposto nei confronti del Comune d’Ischia dalla sig.ra P.R. quale titolare dell’Hotel (OMISSIS), per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva invece rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per TARSU relativa all’anno 2011.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune d’Ischia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

Nell’unico motivo l’ente ricorrente formula in realtà una pluralità di censure, denunciando cumulativamente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63, 70, 71 e 72, nonchè dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed ancora lamentando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Pur volendo ritenere che la denuncia cumulativa di censure di ordine diverso nell’ambito dello stesso motivo, sia stata articolata in modo da consentirne l’esame separato (cfr. Cass. sez. unite 9 maggio 2015, n. 9100), ciascuna di esse, autonomamente considerata, non sfugge alla valutazione d’inammissibilità; quella di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè espressa in relazione alla vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile, ratione temporis, al presente giudizio avente ad oggetto ricorso per cassazione proposto avverso sentenza della CTR depositata nel novembre 2015 (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053). Quella relativa alle prospettate violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle modalità di proposizione della censura, che richiede non solo la puntuale indicazione delle norme di legge che si assumono violate o falsamente applicate, ma anche la correlazione delle censure alle argomentazioni in diritto esposte nella sentenza impugnata che si assumo errate, onde evidenziarne il contrasto con le norme di legge che si assumono violate, anche con riferimento ai principi di diritto in materia affermati da questa Corte, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni (tra le molte, cfr. Cass. sez. 6-L, ord. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. sez. 6-5, ord. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. sez. 6-3, ord. 26 giugno 2013, n. 16038).

Riguardo a detto profilo il ricorso è del tutto carente, senza che neppure risulti, peraltro, oggetto di specifica censura, quella che appare come l’essenziale ratio decidendi della decisione impugnata, che ha escluso la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente sul presupposto della ritenuta non applicabilità retroattiva all’anno d’imposta (2011) oggetto di accertamento, del D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 9, convertito, con modificazioni, nella L. n. 214 del 2011 (articolo in seguito abrogato ex L. n. 147 del 2014), in tema di determinazione della superficie tassabile in misura pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138 del 1998.

Ciò comporta anche in relazione a tale profilo l’inammissibilità della censura, che non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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