Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8585 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 14/04/2011), n.8585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di (OMISSIS) in persona del

Commissario Liquidatore legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio

dell’avvocato BARILE ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

STORZIERI GIUSEPPE, giusta Delib. di incarico n. 51 del 9.7.09 e

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 30480/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 20.11.08, depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente l’avv. Marcello Carriero (per delega avv.

Giuseppe Storzieri) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

Raffaele, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Questa Corte con ordinanza n. 30480 ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del Consorzio Agrario Provinciale di Bene vento condannando la ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.100,00 (di cui 1100,00 per onorario) oltre accessori di legge.

Ha proposto ricorso per correzione di errore materiale il Consorzio, l’Agenzia non si e’ costituita.

Con il ricorso il Consorzio lamenta che le spese vive siano state liquidate in Euro 100,00 anziche’ in Euro 100,00 per spese vive e 800,00 per contributo unificato, in totale Euro 900,00.

Il ricorso sembra infondato in quanto la voce del contributo unificato rientra tra gli accessori di legge.”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che il ricorso sia infondato. Non si deve provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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