Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8585 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 12/04/2010), n.8585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5870/2007 proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

16/02/2006, n. 51249/05 R.G.A.D.;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUIGI RIELLO che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

G.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma, dep. il 16.2.06; con cui il Ministero della Giustizia veniva condannata ex L. n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 1600,00 in favore di esso ricorrente per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Nola quale giudice del lavoro e durato quattro anni.

Il Ministero della Giustizia non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole di due anni sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni due.

Con il primo il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso il ricorrente contesta il decreto impugnato in ordine alla liquidazione del danno sostenendone l’insufficienza sotto diversi profili tra cui il discostamento dai parametri Cedu, la irrilevanza del modesto valore della controversia e la necessità di liquidare il danno in relazione alla durata complessiva del processo e non solo al periodo eccedente la durata ragionevole.

I motivi sono manifestamente infondati.

La modesta entità economica della controversia giustifica un moderato discostamento dai parametri Cedu, come avvenuto nel caso di specie ove si sono liquidati 800,00 Euro per anno di ritardo in luogo dei mille previsti dai parametri Cedu che risultano quindi sostanzialmente rispettati, il danno non patrimoniale può inoltre essere liquidato solo in relazione alla durata eccessiva come prescritto dalla L. n. 89 del 2001.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il settimo motivo di duole del regime delle spese di giudizio.

Il motivo è fondato, risultando la liquidazione delle spese in complessivi Euro 700,00 non conforme alle tariffe.

Il ricorso va in conclusione accolto nei termini di cui sopra.

Il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione al motivo accolto e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito e, fermo restando l’accoglimento della domanda nei termini già decisi dalla Corte d’appello con la conseguente condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo, quest’ultima va condannata altresì al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano per il presente giudizio nella misura di due terzi in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura di due terzi, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate per l’intero in Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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