Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8585 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 07/05/2020), n.8585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9899/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto

presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

V.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Wilma Viscardini,

dall’Avv. Gabriele Donà e dall’Avv. Francesco Moschetti,

elettivamente domiciliato in Padova, via Altinate, n. 144, presso lo

studio Viscardini e Donà, domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 510/4/14, depositata il 14 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– La CTR del Lazio, sezione staccata di Roma, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della CTP che, in accoglimento del ricorso proposto da V.P. – rappresentante fiscale, ai fini IVA, di London Fruit Ltd – aveva annullato l’avviso di rettifica dell’accertamento notificatogli per il recupero dei diritti doganali relativi ad importazioni di partite di banane per le quali la società, titolare di certificati AGRIM, aveva usufruito del trattamento daziario agevolato e che, da indagini della GdF, erano risultate riferibili a Chiquita s.p.a., servitasi dell’intermediazione fittizia dell’apparente importatrice per aggirare il cd. regime del contingentamento.

– La CTR – premesso che l’appellante si era limitata a ribadire la tesi dell’automatica responsabilità del rappresentante fiscale anche per le violazioni doganali, e che pertanto erano coperti da giudicato, stante l’inammissibilità dell’appello sulle relative questioni, i capi della sentenza di primo grado che avevano accertato in fatto sia che Venuti non aveva partecipato alla procedura doganale, sia che l’Ufficio non aveva fornito prova del suo coinvolgimento nella vicenda elusiva – ha ritenuto infondata la tesi dell’Agenzia sotto il profilo di diritto.

– Avverso la sentenza, depositata il 14.10.2015, l’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui V.P. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo mezzo l’Agenzia lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello, fatta eccezione per la doglianza concernente la questione di diritto dedotta.

– La censura non merita accoglimento.

– In primo luogo, l’assunto della CTR, secondo cui l’atto di gravame non investiva i capi della sentenza di primo grado con i quali la CTP aveva accertato, in punto di fatto, la mancata partecipazione di V. alla procedura doganale e l’assenza di prova del suo coinvolgimento nel disegno elusivo, trova indiretta conferma nella stessa lettura del motivo, con il quale la ricorrente riconosce di aver invocato, anche in sede d’appello, la responsabilità solidale del V. unicamente per ragioni di diritto, ovvero perchè, essendo la sua qualità di rappresentante fiscale di London Fruit espressamente richiamata nelle bollette doganali oggetto di revisione, egli doveva ritenersi rappresentante della società anche ai fini delle dichiarazioni di importazione.

– In ogni caso, il motivo difetta di specificità, in quanto non riproduce nella sua interezza nè la sentenza di primo grado nè l’atto d’appello, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e non consente pertanto a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se la CTR abbia o meno errato nel dichiarare la parziale inammissibilità del gravame e nel rilevare, conseguentemente, che erano coperte da giudicato interno le statuizioni del primo giudice concernenti l’estraneità del V. ai fatti dai quali era derivata l’insorgenza dell’obbligazione doganale.

– Va infine rilevato che la CTR, pur avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello quanto ai fatti accertati dalla CTR, ha comunque essa stessa (sebbene inutilmente) autonomamente proceduto alla valutazione dei medesimi fatti, giungendo alle medesime conclusioni del primo giudice.

– Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che, deducendo violazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., mira a porre in discussione (peraltro in via meramente generica ed assertiva: “non è credibile che il responsabile fiscale non si sia avveduto dell’anomalia dell’operazione”; “comunque il Dott. V. dovrebbe essere ritenuto responsabile… in quanto era suo onere visionare i documenti sottostanti le operazioni commerciali…”) gli accertamenti di merito coperti da giudicato, sui quali la CTR ha, ad abundantiam, nuovamente pronunciato.

– Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 201 e 202 Codice doganale comunitario e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38, per avere la CTR escluso la responsabilità solidale di V.P. quale rappresentante fiscale di London Fruit.

– Il motivo è infondato.

– Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rappresentante fiscale ai fini dell’I.V.A. all’importazione, oltre ad essere coobbligato per gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 17, comma 2, può rispondere in solido con il rappresentato anche per il pagamento dell’imposta doganale, sempre che risulti essersi oggettivamente ingerito nel perfezionamento dell’operazione di importazione, atteso che, a norma del Reg. CEE 2193/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, art. 201, comma 3, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della loro erroneità possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali, e che, in linea con la regolamentazione comunitaria, il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38, vincola all’obbligazione tributaria tutti coloro comunque ingeritisi nell’operazione (Cass. 3285/012).

– La responsabilità solidale del rappresentante fiscale (che non agisce in nome proprio, ma in nome e per conto del soggetto rappresentato) non deriva, pertanto, dal mero fatto che il suo nominativo figuri sulle bollette doganali, essendo invece necessaria la prova o che egli sia attivamente ingerito nell’operazione, fornendo i dati necessari alla stesura della dichiarazione, o che fosse (o dovesse essere, in base alla sua specifica diligenza professionale) a conoscenza dell’erroneità di quei dati.

– Ne consegue che, una volta escluso dal primo giudice – con accertamento coperto da giudicato interno – che l’Ufficio avesse fornito prova dell’ingerenza del V. nelle operazioni doganali o della sua conoscenza – o conoscibilità – della vicenda elusiva, la CTR ha correttamente ritenuto che egli non dovesse rispondere della violazione doganale contestata alla società da lui rappresentata.

– Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 20.000 per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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