Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8584 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30768-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1054/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTRARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.S. ha impugnato un intimazione relativa a cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi degli anni di imposta 1996 2005, deducendo l’omessa notificazione delle medesime cartelle e la conseguente prescrizione dei crediti.

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso, limitatamente a tre delle cartelle di pagamento alle quali l’avviso di pagamento faceva riferimento, e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 1054/18/2019, depositata l’8 marzo 2019, ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle entrate-riscossione ed ha parzialmente accolto quello incidentale della contribuente, relativamente alle sanzioni.

Ha ritenuto la CTR, decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia, che la copia della cartolina postale relativa alla notifica alla contribuente del preavviso di fermo amministrativo, prodotta in giudizio dall’Ufficio al fine di dimostrare l’interruzione della prescrizione verificatasi alla data del 27 luglio 2006, non potesse dare la prova della ricezione, da parte del destinatario, dell’atto interruttivo.

Il giudice d’appello ha dato che l’Agenzia aveva prodotto in giudizio sia la copia fotostatica di una cartolina postale, con dicitura di copia conforme priva di attestazione; sia un estratto informatico del ruolo risultante dai registri del concessionario della riscossione. Tuttavia, ha concluso che la copia della cartolina non evidenziasse alcun collegamento con l’atto notificato, non essendo rinvenibile nell’estratto di ruolo il numero della relativa raccomandata.

Propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’Agenzia delle entrate-riscossione; resiste con controricorso la contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26; della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 623; nonchè degli artt. 2943 e 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provata la notificazione dell’atto interruttivo del preavviso di fermo, ritenendo che la copia della cartolina postale prodotta non avesse relazione con l’atto interruttivo. Osserva l’Agenzia che la CTR ha ritenuto necessario che nell’estratto di ruolo fosse indicato il numero della raccomandata con la quale era stato notificato il preavviso di fermo alla contribuente. Deduce, in proposito, parte ricorrente di avere prodotto sin dal primo grado di giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata trascritto nel ricorso per specificità – con la quale era stato notificato il preavviso di fermo, che recherebbe in alto a destra il “numero di pratica” corrispondente al numero indicato nell’estratto di ruolo. Assume pertanto, che da tale documentazione sarebbe immediatamente evincibile il collegamento tra la copia della cartolina di ricevimento notificata e l’atto interruttivo della prescrizione notificato alla contribuente. Pertanto, sostiene che, provata la ricezione della notificazione dell’atto interruttivo, sarebbe stato dimostrato che la prescrizione del credito non era maturata.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, in quanto il ricorrente non mira a un nuovo accertamento in fatto, bensì ad una corretta applicazione delle norme in materia di notificazione delle cartelle di pagamento e di prescrizione.

Pure infondata è l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, per non avere il ricorrente censurato specificamente anche l’accertamento compiuto dalla CTR, secondo cui i documenti prodotti non sarebbero conformi all’originale.

Infatti, il relativo passaggio della motivazione della sentenza impugnata (“i documenti prodotti infatti rappresentano una copia fotostatica (con dicitura di “copia conforme all’originale” ma senza alcuna firma di attestazione”) di una cartolina postale) non esprime un’ autonoma ratio decidendi, ma solo l’antefatto descrittivo del documento (la fotocopia della cartolina di ricevimento), che non è stato ritenuto decisivo non perchè prodotto in copia fotostatica priva di attestazione di conformità all’originale, ma perchè privo di collegamento con l’estratto di ruolo.

Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Invero l’Agenzia ricorrente, pur rubricando formalmente il motivo come una mera violazione di legge, ha sostanzialmente, nel corpo dello stesso, dedotto un errore di percezione del giudice di appello nella lettura integrata dei due documenti (l’avviso di ricevimento e l’estratto del ruolo), laddove la CTR ha ritenuto che la copia fotostatica della cartolina postale non contenesse alcun riferimento all’atto indicato nell’estratto di ruolo, prodotto anch’esso dall’Agente della riscossione (“ciò che manca, invece, è la prova del collegamento tra i due documenti, non essendo rinvenibile nell’estratto ruolo il numero della raccomandata: in difetto di tale collegamento, non si può assumere certa l’avvenuta notifica dell’asserito preavviso di fermo”).

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, “In materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del medesimo codice, art. 115, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte.” (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 9356 del 12/04/2017; conformi Cass., Sez. L -, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018; Cass., Sez. VI, 19 luglio 2018, n. 19293).

Il ricorrente si duole, difatti, di una distorta percezione – caduto su una circostanza controversa tra le parti (e quindi non ammissibile oggetto di ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) degli atti di causa da parte del giudice di appello, sulla base dei quali è stato ritenuto che la copia della cartolina di ritorno relativa alla notificazione del fermo amministrativo non avesse alcun collegamento con l’atto notificato. Il ricorrente evidenzia difatti, con il supporto della riproduzione dei documenti nel ricorso, l’esistenza di un nesso oggettivo tra la copia della cartolina prodotta ed il fermo amministrativo, poichè sia la cartolina, sia l’estratto informatico del ruolo, riportano il medesimo numero di pratica, elemento che ne consentirebbe il collegamento a prescindere dal “numero di raccomandata”, del quale, secondo la CTR, manca l’annotazione nell’estratto di ruolo.

Il ricorso va, pertanto accolto e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia, affinchè provveda ai necessari accertamenti in fatto in ordine alla circostanza in questione e tratti eventualmente le ulteriori questioni rimaste assorbite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

 

 

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