Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8584 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 14/04/2011), n.8584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA generale dello stato, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 4/V,

presso lo studio dell’avv. CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, che la rappresenta

e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 84/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 9.6.08, depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Giuseppe Maria Cipolla che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

Raffaele che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’ Agenzia delle Entrate nei confronti di R.L. confermando l’annullamento di un avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni per imposta di registro emesso sul presupposto che la prima casa di abitazione fosse di lusso perche’ di superficie eccedente i 240 mq.. Ha motivato la decisione ritenendo che la circostanza di fatto che la superficie dell’appartamento fosse inferiore ai 240 mq. doveva ritenersi provata perche’ non contestata con la memoria di costituzione in primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a motivo l’Agenzia delle Entrate , si e’ costituita con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale con un motivo la contribuente.

Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta che la mancanza di specifica censura della perizia di parte rendesse non contestato il fatto accertato da detta perizia. La censura e’ infondata in quanto il fatto accertato dalla perizia era il medesimo dedotto dalla contribuente a fondamento della sua domanda e suffragato da una consulenza tecnica. Consegue che per il principio di non contestazione il fatto della minore superficie dovesse ritenersi acquisito al processo e non contestabile in appello, Cfr.

tra le tante SS.UU. n. 11353/04.

Il motivo del ricorso incidentale, omesso deposito presso la CTP dell’atto di appello, e’ inammissibile oltre che infondato.

Inammissibile perche’ la questione non e’ stata dedotta nel giudizio di appello e quindi e’ nuova. Infondata in quanto l’atto risulta depositato il 27.11.2007.”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza dei contrapposti ricorsi e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

L’esito del giudizio comporta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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