Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8584 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 12/04/2010), n.8584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5862/2007 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

tutrice di A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

16/02/2006, N. 51158/05 R.G.A.D.;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI SCHIAVON che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, respinga il primo motivo, per manifesta infondatezza, ai

sensi dell’art. 375 c.p.c., con ogni conseguenza di legge.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

C.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma dep. il 16.2.06 con cui veniva respinta la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, per il protrarsi di un processo svoltosi in primo grado innanzi al pretore di Napoli quale giudice del lavoro in primo grado ed innanzi al tribunale di Napoli in appello durato dall’ottobre 1991 al novembre 1996 e per il protrarsi di un successivo processo per la quantificazione della somma durato innanzi al tribunale di Napoli dal dicembre 2000 al marzo 2002 ed un ulteriore giudizio di esecuzione iniziato nel novembre 2002 e conclusosi con il pagamento in data 19.10.04 Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda rilevando che il termine di durata ragionevole non era stato superato non potendosi le durate dei distinti procedimenti cumularsi tra loro. Ha poi osservato che quanto alla richiesta di equo indennizzo per il primo giudizio terminato nel 1996 la stessa era inammissibile essendo trascorso il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la sua proposizione, per le stesse ragioni era inammissibile al secondo giudizio per la quantificazione del danno durato dal dicembre 2000 al marzo 2002, mentre il giudizio di esecuzione non aveva superato il termine di durata ragionevole.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta il decreto impugnato sostenendo che il termine di durata ragionevole era stato superato.

Il motivo è inammissibile poichè si sofferma sulla sommatoria dei tre processi presupposti senza avanzare alcuna censura alla motivazione dianzi riportata del decreto impugnato che ha escluso che la durata dei tre processi potesse sommarsi ed ha rilevato che il ricorso per equo indennizzo in relazione al primo ed al secondo di essi era tardivo.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il terzo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Il motivo è inammissibile non essendovi (nè poteva esservi) pronuncia sul punto nel decreto impugnato.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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