Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8583 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2708-2016 proposto da:

COMUNE di ISCHIA, (P.I. (OMISSIS)), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE

VITOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO PUCA e dal Dott. DOMENICO FAIA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5922/18/2015, emessa il 19/05/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il

11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 5922/18/15, depositata l’11 giugno 2015, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto dal Comune d’Ischia nei confronti della sig.ra P.R. quale titolare dell’Hotel (OMISSIS), per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per TARSU relativa all’anno 2010.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune d’Ischia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

Nell’unico motivo l’ente ricorrente formula in realtà una pluralità di censure, denunciando cumulativamente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63, 70, 71 e 72, nonchè dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed ancora lamentando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione della controricorrente d’inammissibilità del ricorso, per tardività.

Essa è fondata.

Invero la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 11 giugno 2015.

Nella fattispecie, avuto riguardo all’introduzione del giudizio in primo grado dinanzi alla CTP di Napoli successivamente al 4 luglio 2009, trova applicazione, ratione temporis, l’art. 327 c.p.c., quale modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

Al termine lungo di sei mesi per la proposizione del ricorso per cassazione ivi previsto va aggiunto il periodo di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, quale modificato dal D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, in L. n. 162 del 2014.

A ciò consegue che il termine ultimo per la proposizione del ricorso per cassazione veniva a scadere l’11 gennaio 2016, mentre il ricorso, notificato ai sensi della L. n. 53 del 1994, è stato consegnato dal difensore del Comune ricorrente, autorizzato all’esecuzione diretta della notifica ai sensi della richiamata disciplina, all’ufficio postale per la spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento in data 15 gennaio 2016, pervenendo poi l’atto a conoscenza della destinataria il 19 gennaio 2016.

Il ricorso quindi deve intendersi perfezionato per il notificante alla data del 15 gennaio 2016 di consegna dell’atto all’ufficio postale per la spedizione a mezzo raccomandata AR (cfr. Cass. sez. 3, 28 febbraio 2011, n. 4919, con specifico riferimento alla notifica eseguita ex L. n. 53 del 1994), data alla quale era ormai spirato, alla stregua di quanto sopra osservato, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, pur tenuto conto del periodo di sospensione feriale.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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