Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8583 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 12/04/2010), n.8583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5860/2007 proposto da:

A.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

16/02/2006, n. 51537/05 R.G.A.D.;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI SCHIAVON che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, respinga il ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi

dell’art. 375 c.p.c., con ogni conseguenza di legge.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

A.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma dep. il 16.2.06 con cui veniva respinta la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, per il protrarsi di un processo svoltosi in primo grado innanzi al pretore di Napoli quale giudice del lavoro e successivamente in grado di appello.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda rilevando che il primo grado di giudizio era iniziato in data 20.10.99 e si era concluso il 21.3.02, mentre il giudizio di appello, iniziato il 7.3.03 era stato cancellato dal ruolo ex art. 309 c.p.c., il 13.6.05, ritenendo, quindi, che il termine di durata ragionevole non fosse stato superato.

Con il primo ed il quinto motivo di ricorso il ricorrente contesta il decreto impugnato laddove ha ritenuto che il termine di durata ragionevole non fosse stato superato.

I motivi sono manifestamente infondati poichè nel calcolo del periodo di ragionevole durata la Corte d’appello si è attenuta ai paramentri Cedu, essendo il giudizio di primo grado durato due anni e cinque mesi, meno quindi di tra anni, mentre il giudizio di appello risulta durato circa due anni fino alla cancellazione della causa dal ruolo che non risulta essere stata riassunta.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il terzo motivo censura il decreto impugnato laddove ha escluso che il modesto valore della controversia facesse escludere l’esistenza del danno.

Il motivo è inammissibile ,non essendo, come dianzi evidenziato, questa la ratio decidendi fondamentale sulla quale è fondata la decisione impugnata.

Con il quarto motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Il motivo è inammissibile non essendovi (nè poteva esservi) pronuncia sul punto nel decreto impugnato.

Con il sesto motivo di duole del regime delle spese di giudizio.

Il motivo è infondato, discendendo dal rigetto del ricorso la condanna al pagamento delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza stabilito dal codice di procedura civile.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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