Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8583 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2020, (ud. 13/03/2019, dep. 07/05/2020), n.8583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. GHITTI Italo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3904/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis

in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

CMV s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Fruscione,

elettivamente domiciliata in Roma, via Giambattista Vico, n. 22,

presso lo studio legale tributario Santacroce & Associati;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche n. 573/2016, depositata il 14 settembre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2019

dal Cons. Salvatore Leuzzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avv. Giovanni Palatiello;

udito l’Avv. Alessandro Fruscione per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione staccata di Ancona, con sentenza del 14 settembre 2016, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ancona che, accogliendo il ricorso di CMV s.r.l., aveva annullato l’avviso di rettifica dell’accertamento notificatole per il recupero di dazi antidumpimg, pretesi dall’Ufficio in ragione dell’errata classificazione doganale di tubi senza saldatura che la società aveva importato dalla Federazione Russa fra il 2012 ed il 2014.

La CTR ha ritenuto che CMV avesse correttamente dichiarato i beni importati come compresi nella VD (esente dal pagamento del dazio) 730459/10 “tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio – altri, di sezione circolare…, diritti ed a pareti di spessore uniforme…, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete”, rilevando: che deponevano in tal senso, in primo luogo, due relazioni illustrative del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università delle Marche, prodotte dalla società a corredo delle proprie difese e non specificamente contestate dall’Agenzia; che dall’esame degli atti emergeva che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, i tubi, dopo essere stati sottoposti da CMV ad un processo di laminazione, non perdevano la loro struttura, ma generavano altri tubi di diverso spessore e profilo destinati a nuovi utilizzi, come richiesto dalle Note esplicative della Tariffa Doganale relative alla VD dichiarata; che era pertanto irrilevante che l’importatrice, dopo averli lavorati, li utilizzasse essa stessa per la produzione di bombole; che, inoltre, CMV, per merci identiche a quelle oggetto delle dichiarazioni doganali in contestazione, aveva ottenuto dalla Dogana di Bratislava tre I.T.V. che confermavano la loro classificazione nella (OMISSIS); che dette I.T.V. non contrastavano con il Reg. CEE 1269/012, che descriveva tubi diversi da quelli greggi importati da CMV, ovvero “ricotti a grano grosso” e “con estremità lisce”; che andava, in definitiva, escluso che i prodotti in contestazione avessero le caratteristiche tecniche contemplate nel rapporto OLAF sulla cui base l’Agenzia aveva operato la riclassificazione; che infine, in ogni caso, doveva ritenersi provata la buona fede dell’importatrice ai sensi dell’art. 220 CDC.

La sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle Dogane con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui CMV ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546, art. 36, nonchè nullità della sentenza, l’Agenzia assume che i giudici d’appello avrebbero reso una motivazione apparente, in quanto si sarebbero limitati a valutare se i tubi oggetto di causa potessero rientrare nella VD dichiarata dall’importatrice ed avrebbero, per contro, omesso di verificare la sussumibilità dei fatti rilevanti dedotti in giudizio nella fattispecie astratta delineata dal Reg. UE n. 1269/102, ovvero “se le merci importate corrispondevano alla diversa voce Doganale (OMISSIS) e se si presentavano con le caratteristiche evidenziate nel rapporto dell’OLAF anche in punto di utilizzazione”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è riscontrabile nelle sole ipotesi in cui la stessa risulti del tutto priva, in fatto e in diritto, dell’esposizione dei motivi su cui la decisione si fonda, ovvero laddove la motivazione si configuri come apparente in quanto basata su argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. n. 27112 del 2018).

Nella specie, per contro, la CTR ha illustrato le ragioni del proprio convincimento con ampia ed esaustiva motivazione ed ha inoltre specificamente affrontato le questioni di fatto di cui la ricorrente, a torto, lamenta l’omesso esame, escludendo espressamente sia che i tubi importati da CMV corrispondessero a quelli descritti nel Reg. UE cit. sia che, avuto specifico riguardo alla loro utilizzazione, avessero le caratteristiche illustrate nel rapporto OLAF.

Con il secondo motivo, che denuncia violazione del già menzionato Regolamento, l’Agenzia assume che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, dalla lettura dei considerando nn. 27/33 si evinceva chiaramente che la Commissione aveva accertato, previa visita dello stabilimento della società russa fabbricante delle merci in contestazione, ed in contraddittorio con la stessa, che i tubi da questa prodotti erano già pronti ad essere trasformati in bombole e non corrispondevano al concetto di “greggio” quale figurante nelle note esplicative relative al codice (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

La CTR ha accertato, sulla scorta di una analitica valutazione delle caratteristiche del prodotto emergenti dagli atti di causa, che i tubi importati da CMV non rientravano fra quelli descritti nel Regolamento: la censura, pertanto, pur se rubricata sotto il profilo della violazione di legge, si risolve nella richiesta di un apprezzamento delle risultanze istruttorie difforme da quello operato dal giudice del merito, il quale, come è noto, è sindacabile nella presente sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero mediante la specifica indicazione del fatto omesso, controverso e decisivo, che, ove considerato, avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia.

Con il terzo mezzo l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 220 CDC, comma 2, lett. b), per avere i giudici d’appello ritenuto operante l’esimente contemplata dalla norma nonostante non potesse configurarsi un suo “errore attivo”, idoneo ad ingenerare la buona fede della contribuente, essendosi essa limitata a ricevere la dichiarazione inesatta dell’esportatore.

Il motivo è inammissibile, stante il difetto di interesse della ricorrente a veder esaminare una censura attinente alla seconda (e superflua) ratio decidendi sulla quale si fonda la pronuncia impugnata, il cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre all’annullamento della sentenza, che resterebbe sorretta dalla ratio oggetto dei motivi già esaminati e respinti (v. Cass. n. 15399 del 2018; Cass. n. 21490 del 2005).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura esposta in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Dogane a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA