Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8582 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25761/2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE

43, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO EUFRATE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE COPPOLA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controticorrente –

avverso la sentenza n. 1946/29/2015, emessa il 17/12/2014 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1946/29/15, depositata il 30 marzo 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla sig.ra M.C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Roma (OMISSIS), per la riforma della sentenza della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed addizionale regionale per l’anno 2004, con il quale, con metodo sintetico, l’Ufficio aveva determinato per l’anno di riferimento un maggior reddito imponibile, ritenendo gli investimenti effettuati giustificabili solo in parte come provenienti da risorse proprie della contribuente.

Avverso la pronuncia della CTR la sig.ra M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, nel testo applicabile ratione temporis, del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente escluso che la contribuente, onerata della prova contraria idonea al superamento della presunzione relativa posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, non potesse far valere circostanze esterne al periodo d’imposta oggetto di accertamento.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ed omessa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo che, quand’anche il giudice tributario d’appello avesse ritenuto la prova offerta dalla contribuente non sufficiente a giustificare la spesa per gli investimenti sostenuti in forza dei propri redditi, avrebbe dovuto in ogni caso tener conto del reddito del coniuge, non oggetto di contestazione, per l’anno oggetto di accertamento, pari ad Euro 47.608,00 e del valore del reddito della casa di abitazione spettante alla contribuente nella misura del 50% e non per l’intero, come addebitato dall’Ufficio, ne sarebbe derivato che il divario della spesa per l’investimento rispetto ai redditi idonei a giustifcarla si sarebbe ulteriormente ridotto.

I due motivi vanno congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.

Se è vero che in prima battuta la CTR ha affermato che occorre aver riferimento, quanto ai redditi dei terzi utilizzati per l’acquisto dei beni che ha dato origine all’accertamento sintetico, al medesimo anno d’imposta accertato, è altrettanto vero che la sentenza impugnata ha tuttavia espressamente compiuto il relativo accertamento di fatto anche avendo a parametro l’intero quinquennio di riferimento, giungendo ugualmente alla conclusione in punto d’inadeguatezza della prova offerta dalla contribuente come idonea al superamento della presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

Nell’articolazione del secondo motivo, di là dal riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., posta erroneamente in relazione al paramentro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente ha, sotto la specie del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sostanzialmente riproposto questioni di fatto, insistendo affinchè fosse privilegiata una valutazione del materiale istruttorio diversa da quella esposta dalla CTR nella sentenza in questa sede impugnata, la qual cosa, come è noto, è preclusa in sede di legittimità (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19469, Cass. sez. 5, primo aprile 2016, n. 6348; Cass. sez. 2, 4 giugno 2014, n. 12574; Cass. sez. 2, 22 marzo 2013, n. 7330).

Il ricorso va perciò, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, rigettato per manifesta infondatezza, diversamente da quanto prospettato nella proposta del relatore, notificata in uno al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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