Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8582 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29986-2019 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1856/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.La Safin s.p.a. ha impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, con contestuale irrogazione di sanzioni, relativo alla tassazione di un decreto ingiuntivo.

La Commissione tributaria provinciale di Caserta ha accolto solo parzialmente il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 1856/28/2019, depositata in data 28 febbraio 2019, ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente, in quanto tardivo.

Ha ritenuto infatti il giudice di appello che, nel caso di specie, trovasse applicazione il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9, convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, dispone che “Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.

Secondo il giudice a quo, la norma appena citata non integrerebbe una sospensione dei termini processuali, ma un “differimento ex lege del termine di impugnazione”, che tuttavia della sospensione “mutua essenzialmente il meccanismo del computo dei termini, i quali sono sospesi ma ricominciano a decorrere al cessare della data legislativamente prevista – 30 settembre 2017. (…)”.

Tanto premesso, la CTR ha ritenuto tardivo, rispetto al “termine semestrale ordinario prorogato ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9”, l’appello, “notificato in data 8.2.2018”, proposto avverso la sentenza di primo grado “depositata il 14.2.2017”.

Secondo il computo esposto nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, il termine “semestrale ordinario prorogato” sarebbe scaduto il 21 gennaio 2018.

Propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la società contribuente; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo la ricorrente contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito dalla L. n. 96 del 2017, e dell’art. 327 c.p.c., per avere il giudice a quo ritenuto l’appello tardivo, senza considerare che la prima norma prevedeva una sospensione del termine d’impugnazione per sei mesi, che pertanto andavano sommati al termine semestrale c.d. lungo dettato dal codice di rito.

Nel caso di specie, quindi, il computo corretto del termine decadenziale d’impugnazione avrebbe imposto di calcolare prima i sei mesi previsti dall’art. 327 c.p.c., che sarebbero scaduti il 14 settembre 2017, per poi prorogare la scadenza così ottenuta di ulteriori sei mesi, per effetto della sospensione dettata dalla disposizione speciale del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, arrivando quindi al 14 marzo 2018, giorno di scadenza del termine d’impugnazione.

Pertanto l’appello, “notificato dalla Safin in data 08 febbraio 2018”, sarebbe tempestivo.

1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la riproduzione, nel ricorso, dei motivi dell’appello della contribuente, non integra la proposizione di ulteriori motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, trattandosi piuttosto di questioni che dovranno essere in ipotesi riproposte di fronte al giudice dell’eventuale rinvio, in caso di cassazione della decisione d’appello.

Del resto, la preliminare declaratoria d’inammissibilità dell’appello della contribuente ha precluso ogni apprezzamento sul thema decidendum dell’impugnazione di merito da parte della CTR, che se ne è infatti astenuta.

1.2. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.

Infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 conv. in L. n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal cit. art. 11, comma 9 opera automaticamente, purchè la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017)” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019; nello stesso senso, con riferimento a precedente normativa condonistica, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11531 del 06/06/2016).

Pertanto, per le controversie rientranti nella definizione agevolata de qua, i termini d’impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, sono stati sospesi ope legis (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29997; Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2020, n. 3512).

Nel caso di specie, non è invero controverso tra le parti nè che, così come ritenuto dalla sentenza impugnata, la controversia tributaria rientri tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11; nè che la sospensione semestrale di cui al comma 9 di tale articolo abbia operato ope legis, senza necessità di apposita istanza.

E’ altresì pacifico sia che nel caso sub iudice si applichi (sul presupposto della mancata notifica della sentenza appellata) il termine “lungo”, a far data dalla pubblicazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3 e art. 49 e art. 327 c.p.c., comma 1, in tema di decadenza dall’impugnazione; sia che tale termine decadenziale abbia, ratione temporis, la durata di sei mesi.

E’ poi concordemente dedotto dalle parti (senza che emerga alcuna questione in ordine alla problematica dell’eventuale scissione degli effetti tra notificante e destinatario della notifica dell’impugnazione) che l’appello è stato “notificato” l’8 febbraio 2018 e che la sentenza appellata è stata depositata il 14 febbraio 2017.

Muovendo quindi da tali dati incontestati, deve innanzitutto individuarsi la data di scadenza del termine semestrale d’impugnazione, per verificare se essa si collocava all’intero del periodo considerato dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9.

Il dies ad quem dell’originario termine semestrale, da computare ex nominatione dierum ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, è caduto (il 14 agosto 2017) nel corso della sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto) dell’anno 2017 ed è quindi prorogato al 14 settembre 2017.

Così individuata, la data dell’originaria scadenza del termine “lungo” ricadeva dunque nel periodo compreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, con la conseguenza che, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, lo stesso termine è stato ope legis sospeso per sei mesi.

Pertanto, alla data della scadenza naturale, come sopra determinata, del termine d’impugnazione vanno dunque aggiunti, sempre ex nominatione dierum, sei mesi, con conseguente proroga del termine sino al 14 marzo 2018.

Era quindi tempestiva la proposizione dell’appello in data 8 febbraio 2018.

L’errore commesso dalla CTR, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, è stato quello di ritenere che il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, abbia sospeso il termine per impugnare dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017, laddove tali date delimitano piuttosto (cronologicamente, in base all’originaria scadenza) l’individuazione dei termini che la norma ha sospeso. Mentre, una volta compiuta la verifica che il termine, in base alla sua scadenza naturale che ricada tra 24 aprile 2017 e 30 settembre 2017, rientri tra quelli sospesi dall’art. 11, ridetto comma 9 la durata della sua speciale sospensione è dettata dal legislatore nella misura di sei mesi, da computare secondo le regole ordinarie.

Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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