Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8582 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 14/04/2011), n.8582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.V. (OMISSIS), ricorrente che non ha

presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

EQUITALIA GERIT SPA (OMISSIS), Agente per la riscossione per la

provincia di Roma, in persona dell’amministratore delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA, depositata il 20/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio con sentenza 25.02.09 ha accolto l’appello di Equitalia Gerit s.p.a. nei confronti di V.V. e rigettato l’impugnazione di un fermo amministrativo.

Il V. ha notificato il 6 marzo 2010 ricorso per cassazione, ma, mentre l’intimata si e’ costituita con tempestivo controricorso, il ricorrente non ha depositalo il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.. Deve essere pertanto dichiararsi a sensi della predetta norma l’improcedibilita’ del ricorso.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita:

considerato che il Collegio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della improcedibilita’ del ricorso principale;

che in ordine alle spese deve seguirsi il principio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1000,00 per onorario oltre Euro 100,00 per spese vive.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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