Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8582 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 12/04/2010), n.8582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G., domiciliata in Roma presso la Corte di Cassazione,

rappresentato, e difesa dall’avv. MARRA Alfonso Luigi giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 1075/05 del

9.2.2006.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 6.10.2009 dal

Relatore Cons. Dott. Onofrio Fittipaldi;

Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 9.2.2006 la Corte di Appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 2.916,63 in favore di L.G. ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento a giudizio davanti al TAR Campania, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per due anni e undici mesi.

Avverso la decisione L. proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, cui non resisteva l’intimata, con i quali rispettivamente denunciava: 1) la violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale; 2), 3), 4), 6), la modesta consistenza dell’indennizzo liquidato; 5) l’omessa rilevanza attribuita all’istanza di prelievo; 7), 8), 9), 10), l’inadeguata liquidazione delle spese processuali.

Osserva innanzitutto il Collegio che è inammissibile il motivo sub 1) in quanto generico.

Sono poi infondati quelli sub 2), 3), 4), 6), poichè l’indennizzo liquidato è in linea con i parametri CEDU, mentre per quanto concerne il mancato riconoscimento del “bonus” e la limitazione dell’indennizzo al periodo eccedente quello ragionevole, è sufficiente considerare: a) che il “bonus” non è automaticamente dovuto, ma costituisce una semplice facoltà per il giudicante, che nella specie non ha ritenuto di avvalersene; b) che la detta limitazione della liquidazione al periodo eccedente risponde puntualmente al dettato della L. n. 89 del 2001, art. 2.

E’ analogamente infondato il motivo sub 5), non essendovi ragione per ritenere che una manifestazione di diligenza della parte possa tradursi in una sorta di sanzione aggiuntiva per lo Stato che ritardi il giudizio.

Restano infine le doglianze relative alle spese, che sono fondate limitatamente a quella attinente all’avvenuta applicazione delle tabelle per i procedimenti camerali, anzichè di quelle dettate per i giudizi contenziosi.

In tali termini il ricorso può essere accolto, con cassazione del decreto impugnato sotto detto aspetto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., con condanna della Presidenza al pagamento delle spese del giudizio di merito e ad un terzo di quelle di legittimità (da compensare per i residui due terzi in considerazione del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione), da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione ai profili accolti e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di merito e ad un terzo di quelle di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida, quanto al primo, in Euro 1.150,00 di cui Euro 720,00 per onorari e Euro 380,00 per diritti, quanto a quello di legittimità, nella loro interezza, in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa due terzi delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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