Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8581 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29972-2019 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1852/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Safin s.p.a. ha impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, con contestuale irrogazione di sanzioni, relativo alla tassazione di un decreto ingiuntivo.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto solo parzialmente il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 1852/28/2019, depositata in data 28 febbraio 2019, ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente, in quanto tardivo.

Ha ritenuto infatti il giudice di appello che, nel caso di specie, trovasse applicazione il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9, convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, dispone che “Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.

Secondo il giudice a quo, la norma appena citata non integrerebbe una sospensione dei termini processuali, ma un “differimento ex lege del termine di impugnazione”, che tuttavia della sospensione “mutua essenzialmente il meccanismo del computo dei termini, i quali sono sospesi ma ricominciano a decorrere al cessare della data legislativamente prevista – 30 settembre 2017. (…)”.

Tanto premesso, la CTR ha ritenuto tardivo, rispetto al “termine semestrale ordinario prorogato ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9”, l’appello, “notificato il 19.12.2017, proposto avverso la sentenza di primo grado “depositata il 16.11.2016”.

Secondo il computo esposto nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, il termine “semestrale ordinario prorogato” sarebbe scaduto il 22 ottobre 2017.

Propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la società contribuente; è rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo la ricorrente contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito dalla L. n. 96 del 2017, e dell’art. 327 c.p.c., per avere il giudice a quo ritenuto l’appello tardivo, senza considerare che la prima norma prevedeva una sospensione del termine d’impugnazione per sei mesi, che pertanto andavano sommati al termine semestrale c.d. lungo dettato dal codice di rito.

Nel caso di specie, quindi, il computo corretto del termine decadenziale d’impugnazione avrebbe imposto di calcolare prima i sei mesi previsti dall’art. 327 c.p.c., che sarebbero scaduti il 16 maggio 2017, per poi prorogare la scadenza così ottenuta di ulteriori sei mesi, per effetto della sospensione dettata dalla disposizione speciale del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, e della sospensione feriale, arrivando quindi a sabato 16 dicembre 2017, e perciò al successivo primo giorno feriale del 18 dicembre 2017, giorno di scadenza del termine d’impugnazione.

Pertanto l’appello, “notificato dalla Safin proprio in data 18 dicembre 2017”, sarebbe tempestivo.

1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la riproduzione, nel ricorso, dei motivi dell’appello della contribuente, non integra la proposizione di ulteriori motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, trattandosi piuttosto di questioni che dovranno essere in ipotesi riproposte di fronte al giudice dell’eventuale rinvio, in caso di cassazione della decisione d’appello.

Del resto, la preliminare declaratoria d’inammissibilità dell’appello della contribuente ha precluso ogni apprezzamento sul thema decidendum dell’impugnazione di merito da parte della CTR, che se ne è infatti astenuta.

1.2. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto, sebbene vada corretta la motivazione resa dalla CTR.

Infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 conv. in L. n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal cit. art. 11, comma 9 opera automaticamente, purchè la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017)” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019; nello stesso senso, con riferimento a precedente normativa condonistica, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11531 del 06/06/2016).

Pertanto, per le controversie rientranti nella definizione agevolata de qua, i termini d’impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, sono stati sospesi ope legis (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29997; Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2020, n. 3512).

Nel caso di specie, la stessa sentenza impugnata afferma che, come deduce pure la ricorrente, la controversia tributaria rientra tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e non mette in dubbio che la sospensione semestrale di cui al comma 9 di tale articolo abbia operato ope legis, senza necessità di apposita istanza. La CTR inoltre, sempre in assonanza con la ricorrente, applica al caso sub iudice (sul presupposto necessariamente implicito della mancata notifica della sentenza appellata) il termine “lungo” – ratione temporis semestrale, essendo stato introdotto in primo grado il giudizio con notifica del 10 dicembre 2015, come indicato nel ricorso – a far data dalla pubblicazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3 e art. 49 e art. 327 c.p.c., comma 1, in tema di decadenza dall’impugnazione.

Inoltre, concordemente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenza impugnata dà atto che la sentenza appellata è stata depositata il 16 novembre 2016.

Muovendo quindi da tali dati, deve innanzitutto individuarsi la data di scadenza del termine semestrale d’impugnazione, per verificare se essa si collochi all’intero del periodo considerato dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9.

Il dies ad quem dell’originario termine semestrale, da computare ex nominatione dierum ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, dal deposito della sentenza impugnata (16 novembre 2016) era quindi il 16 maggio 2016, come pure affermano la ricorrente e la sentenza impugnata.

Così individuata, la data dell’originaria scadenza del termine “lungo” ricadeva dunque nel periodo compreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, con la conseguenza che, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, lo stesso termine è stato ope legis sospeso per sei mesi.

Pertanto, alla data della scadenza naturale, come sopra determinata, del termine d’impugnazione vanno dunque aggiunti, sempre ex nominatione dierum, sei mesi, con conseguente proroga del termine sino al 16 novembre 2017.

A differenza di quanto sostiene la ricorrente, nel caso di specie la scadenza del termine originario semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, non deve essere tuttavia ulteriormente prorogata anche ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, primo periodo, nella versione applicabile ratione temporis, secondo cui “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 10 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, sia pur con riferimento ad altre fattispecie legali di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributaria, “In tema di definizione agevolata delle liti fiscali D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1 agosto al 15 settembre 2011), essendo quest’ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale. Se, per effetto di quest’ultima sospensione, il termine effettivo d’impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020).

Anche nel caso sub iudice, infatti, “il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perchè detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876)” (Cass. 29/05/2020, n. 10252, cit., in motivazione).

Pertanto, la sospensione feriale dei termini dell’anno 2017 potrebbe, in ipotesi (ma non nel caso di specie, nel quale il semestre dalla pubblicazione della sentenza di primo grado non comprende il periodo dall’1 al 31 agosto) rilevare al fine di individuare la data di scadenza del termine originario d’impugnazione, per verificare se esso scadesse o meno nel periodo compreso tra il 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017, e quindi se ad esso si applicasse o meno la sospensione di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9.

Invece, una volta verificato che al termine si applicava comunque la sospensione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 9, l’eventuale parziale coincidenza tra l’arco temporale semestrale di quest’ultima ed il periodo feriale non comporta la proroga del termine di ulteriori 31 giorni, in aggiunta ai sei mesi dettati dalla norma speciale.

Tanto premesso, il termine per appellare la sentenza di primo grado è scaduto quindi il 16 novembre 2017.

Pertanto, è effettivamente tardivo l’appello della contribuente, tanto se si consideri notificato, come ritiene la sentenza qui impugnata, il 19 dicembre 2017; quanto se si ritenga notificato, come deduce la ricorrente, il 18 dicembre 2017.

E’ quindi giusta nella conclusione finale la decisione della CTR, sebbene debba esserne corretta la motivazione, errata nella parte in cui ha ritenuto che il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, abbia sospeso il termine per impugnare dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017, laddove tali date delimitano piuttosto (cronologicamente, in base all’originaria scadenza) l’individuazione dei termini che la norma ha sospeso. Mentre, una volta compiuta la verifica che il termine, in base alla sua scadenza naturale che ricada tra 24 aprile 2017 e 30 settembre 2017, rientri tra quelli sospesi dall’art. 11, ridetto comma 9 la durata della sua speciale sospensione è dettata dal legislatore nella misura di sei mesi, da computare secondo i criteri sinora indicati.

Conforme, invece, ai principi già illustrati è la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale si esclude che la sospensione feriale, qualora coincida parzialmente con quella speciale, debba essere computata in aggiunta a quest’ultima.

Va quindi rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata l’Amministrazione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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