Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8581 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ISIDE s.r.l., in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 41/28/08, depositata il 3 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 41/28/08, depositata il 3 aprile 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ degli avvisi di accertamento notificato alla Iside s.r.l. in liquidazione per IRPEG ed ILOR del 1997.

La contribuente non si e’ costituita.

2. Appare manifestamente fondato il terzo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullita’ della sentenza per motivazione apparente, in quanto tale motivazione e’ del tutto inidonea ad esplicitare l’iter logico della decisione, basandosi, da un lato, sull’acritica adesione alla sentenza di primo grado, e, dall’altro, sul generico richiamo ad altre pronunce, peraltro non passate in giudicato.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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