Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8581 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 12/04/2010), n.8581
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.G., domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avv. MARRA Alfonso Luigi giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in
Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel
procedimento n. 50096/05 in data 1.2.2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
6.10.2009 dal Relatore Cons. Dott. Onofrio Fittipaldi;
Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con decreto dell’1.2.2006 la Corte di Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 900,00 in favore di A.G. ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento alla durata di un giudizio davanti al Tribunale di Napoli protrattosi per circa cinque anni, ritenuta irragionevole per un anno e otto mesi.
Avverso la decisione A. proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui resisteva con controricorso l’intimato, con i quali rispettivamente lamentava:
1), 4), 5) l’inadeguata liquidazione dell’indennizzo; 2) la violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale; 3) l’errata rilevanza attribuita al modesto valore della controversia;
6) mancato riconoscimento del “bonus” di Euro 2.000,00 in relazione alla natura della controversia (causa di lavoro); 7) errata liquidazione delle spese processuali.
Osserva il Collegio che è inammissibile per genericità la doglianza sub 2), mentre è fondata quella relativa alla quantificazione dell’indennizzo, limitatamente al profilo della immotivata riduzione rispetto ai minimi CEDU (che indicano in Euro 1.000,00 annui la base di commisurazione, dai quali tuttavia il giudice nazionale può discostarsi purchè in misura ragionevole). Non possono essere invece condivise quelle concernenti il mancato riconoscimento del “bonus”, espressione di valutazione discrezionale nella specie non esercitata, e l’omessa parametrazione dell’indennizzo sull’intera durata del processo, a ciò ostando il chiaro dettato della L. n. 89 del 2001, art. 2, mentre risulta del tutto generica quella sub 3).
Resta infine assorbita la doglianza relativa alle spese.
Il ricorso va dunque accolto nei termini indicati, il decreto cassato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, il Ministero va condannato al pagamento di Euro 1.350,00 (circa Euro 800,00 annui, stante la modesta entità della controversia) oltre interessi legali dalla domanda in favore di A.G., nonchè alla refusione delle spese processuali del giudizio di merito ed al 50% di quelle di legittimità (da compensare per il residuo 50% tenuto conto del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione), da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione ai profili accolti e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 1.350,00 in favore di A.G., oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e al 50% di quelle di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida, quanto al primo, in Euro 840,00 di cui Euro 480,00 per onorari e Euro 310,00 per diritti e, quanto al secondo nella loro interezza, in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Compensa il 50% delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010