Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8580 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8970/2015 proposto da:

COMUNE CATANIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte

Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTA

ANNA MAZZEO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 698/18/2014, emessa il 23/01/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di

CATANIA, depositata il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – con sentenza n. 698/18/14, depositata il 27 febbraio 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dal Comune di Catania nei confronti della sig.ra G.L., avverso la sentenza della CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per TARSU richiesta dal Comune di Catania per l’anno, relativamente alla detenzione di vano garage quale pertinenza dell’abitazione principale. Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Catania ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.

Con essi parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63 e degli artt. 71 e 73 dello stesso decreto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 2697 c.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Essi sono manifestamente fondati.

Questa Corte ha più volte espresso il principio in forza del quale “il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione, di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione”, gravando sul contribuente il relativo onere della prova (tra le molte, con specifico riferimento a locali garage, Cass. sez. 5, 26 agosto 2009, n. 17599 e Cass. sez. 5, 6 luglio 2012, n. 11351, quest’ultima resa in analogo giudizio avente come parte il Comune di Catania con riferimento alla questione della tassabilità ai fini TARSU di box destinato al ricovero di autovettura). In particolare al riguardo si è chiarito che “pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (cfr., oltre alle pronunce sopra citate, Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17622), non essendo sufficiente allegare a tal fine la “peculiare destinazione funzionale dell’immobile ad autorimessa”, essendo “fallace l’assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sè, improduttivo di rifiuti solidi urbani (…) in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole “aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni”, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei “locali e delle aree” di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato” (in tal senso, più di recente, la già citata Cass. n. 17622/16 e la coeva Cass. 17623/16, rese in analoga controversia avente come parte il Comune di Catania).

La sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto all’esenzione dalla TARSU di area coperta, quantunque pertinenziale ad abitazione, pacificamente destinata alla custodia di autovettura, in forza della sola allegazione di detta destinazione, si è posta dunque in contrasto con i principi di diritto affermati in materia da questa Corte e sopra richiamati.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso del Comune di Catania, restando assorbito il terzo, e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che, nell’uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al primo ed al secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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