Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8580 del 14/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8580
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MARESOL di Mirko Di Vito & C. s.a.s., in persona del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di
S. Giovanni in Laterano n. 210, presso l’avv. Paganelli Carmelina,
rappresentata e difesa dall’avv. Labbate Stefano giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 105/06/07, depositata il 19 marzo 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La Maresol di Mirko Di Vito & C. s.a.s. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 105/06/07, depositata il 19 marzo 2008, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, e’ stata confermata la legittimita’ dell’avviso di irrogazione di sanzioni emesso nei suoi confronti per impiego di lavoratori irregolari, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, dell’art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Il primo motivo, con il quale e’ denunciato il difetto di giurisdizione delle commissione tributarie, appare inammissibile, per essersi formato sul punto il giudicato implicito (Cass., Sez. un., n. 24883 del 2008 e successive conformi).
3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla valutazione della prova della assoluta occasionalita’ del lavoro prestato, appare inammissibile poiche’ non contiene quella indicazione riassuntiva e sintetica, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi di motivazione.
4. Il terzo motivo, infine, con il quale si chiede l’applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, (convertito nella L. n. 248 del 2006), in quanto recante una disciplina sanzionatola piu’ favorevole, appare manifestamente infondato, alla luce del principio secondo cui, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, non si applica il principio di retroattivita’ della legge piu’ favorevole, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e cio’ tenuto conto della peculiarita’ sostanziale che caratterizza le rispettive materie, per cui non e’ applicabile alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, previste dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3 conv. in L. 23 aprile 2002, n. 73) la modifica apportata a detta norma dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, comma 7, (conv. in L. 8 aprile 2006, n. 248) (Cass., Sez. un., n. 356 del 2010).
5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per ivi essere rigettato.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;
che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si e’ formata la giurisprudenza sopra citata, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011