Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8580 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 12/04/2010), n.8580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.P., domiciliata in Roma presso la Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. M.A.L.

giusta delega in atti, nonchè quest’ultimo in proprio;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli emesso nel

procedimento n. 1058/05 in data 12.1.2006.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 6.10.2009 dal

Relatore Cons. Dott. Onofrio Fittipaldi;

Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 12.1.2006 la Corte di Appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 1.900,00 in favore di V.P. ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento alla durata di un giudizio davanti al TAR Campania protrattosi per sei anni e sei mesi, ritenuta irragionevole per circa tre anni e sei mesi.

Avverso la decisione V., nonchè l’avv. M. in proprio quale antistatario, proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, cui resisteva con controricorso l’intimata, con i quali rispettivamente lamentava:

1) la violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale; 2), 3), 4), 5), 6) l’inadeguata liquidazione dell’indennizzo, dedotta sotto vari aspetti; 7), 8), 9) errata liquidazione delle spese processuali; 10) carente motivazione del decreto.

Osserva innanzitutto il Collegio che è inammissibile il ricorso dell’avv. M. in proprio, essendo il difensore legittimato a dolersi esclusivamente dell’omessa distrazione delle spese, che viceversa nella specie è stata disposta.

Sono analogamente inammissibili i motivi sub 1) e 10) in quanto generici.

Sono al contrario parzialmente fondate, nei termini appresso precisati, le doglianze relative alla quantificazione dell’indennizzo, restando assorbite quelle sulle spese.

Ed infatti è condivisibile il rilievo concernente l’eccessiva riduzione rispetto ai minimi CEDU (che indicano in Euro 1.000,00 annui la base di commisurazione, dai quali tuttavia il giudice nazionale può discostarsi purchè in misura ragionevole), mentre diversamente deve dirsi per quelle relative al mancato riconoscimento del “bonus”, espressione di valutazione discrezionale nella specie non esercitata; all’omessa parametrazione dell’indennizzo sull’intera durata del processo, a ciò ostando il chiaro dettato della L. n. 89 del 2001, art. 2; all’irrilevanza attribuita all’istanza di prelievo, risultando inidonea una manifestazione di diligenza di una parte ad incidere sulla determinazione dell’indennizzo.

Il ricorso della V. va dunque accolto nei termini indicati, il decreto cassato in relazione ai profili accolti e, decidendo nel merito, la Presidenza del Consiglio va condannata al pagamento di Euro 3.500,00 (circa Euro 800,00 annui, stante la modesta entità della controversia) oltre interessi legali dalla domanda in favore di V.P., nonchè alla refusione delle spese processuali del giudizio di merito ed al 50% di quelle di legittimità (da compensare per il residuo 50% tenuto conto del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione), da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso dell’avv. M. in proprio, accoglie il ricorso della V. nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione ai profili accolti e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 3.500,00 in favore di V.P., oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e al 50% di quelle di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida, quanto al primo, in Euro 1.150,00 di cui Euro 720,00 per onorari e Euro 380,00 per diritti e, quanto al secondo nella loro interezza, in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa il 50% delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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